Il leasing è un contratto in cui una parte (concedente) concede ad un’altra (utilizzatore) – per un periodo di tempo prefissato e ad un corrispettivo periodico – il godimento di un bene acquistato dalla concedente su indicazione e scelta dell’utilizzatore con facoltà, per quest’ultimo, di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto contro il versamento di un prezzo prestabilito.
Come funziona una operazione di leasing:
Fase 1: la Società di Leasing acquista il bene o l’immobile, lo cede in locazione e paga direttamente il fornitore del bene stesso conservandone la proprietà nel corso del contratto e sino al momento della vendita finale.
Fase 2: il soggetto che utilizza il cespite (Utilizzatore) paga i canoni alla società di leasing.
Fase 3: al termine del contratto, il soggetto che utilizza il cespite può riscattare il bene sino ad allora detenuto in leasing, diventandone effettivamente proprietario (riscatto).
Possono accedere a questa forma di finanziamento, snella e flessibile, destinata all’acquisto di beni produttivi, automezzi ed anche immobili strumentali all’attività di impresa: liberi professionisti, artigiani, piccole e medie imprese, grandi aziende e pubblica amministrazione. Negli ultimi anni si è sviluppata l’operatività in leasing anche nel comparto della nautica da diporto, dove gli acquisti in leasing di barche sono rivolte anche a clientela privata.
I vantaggi del leasing sono numerosi:
- Si adatta alle diverse esigenze del cliente (molteplici combinazioni sono possibili tra durata del contratto, periodicità e importo dei canoni, valore di riscatto del bene).
- Consente il finanziamento dell’intero costo del bene e il frazionamento dell’IVA lungo tutta la durata contrattuale.
- È l’utilizzatore stesso a scegliere il bene ed il fornitore del bene stesso presso il quale la società di leasing formalizzerà poi l’acquisto
- Non prevede il rilascio di garanzie ipotecarie.
- Consente l’immediato uso del bene senza gravoso esborso iniziale.
- Mantiene la disponibilità di ulteriori linee di credito.
- Dà accesso a incentivi e contributi pubblici previsti da leggi agevolative (ad esempio leasing L. Sabatini)
- Caso per caso, sulla base della normativa vigente, è consentita la deducibilità dei canoni di leasing e la detraibilità dell’IVA
Quali tipologie di leasing esistono
Leasing finanziario
Una società finanziaria acquista, per conto del cliente – impresa industriale o commerciale – un bene ad essa necessario, cedendoglielo in godimento a fronte del pagamento di un canone periodico (funzione di finanziamento). In questa tipologia di leasing quindi i soggetti che intervengono sono tre: l’impresa di leasing (concedente, lessor o locatore), l’utilizzatore (concessionario, lessee o conduttore) ed il fornitore (costruttore) del bene. La società di leasing non produce quindi essa stessa il bene – come nel caso del leasing operativo – bensì si tratta di una vera e propria società finanziaria che concede all’impresa utilizzatrice il finanziamento necessario all’acquisizione di un bene destinato a restare nel lungo periodo nella struttura produttiva di questa. La proprietà del bene locato appartiene pertanto alla società di leasing fino all’eventuale riscatto da parte del cliente.
Leasing operativo
In questa tipologia di contratto è il produttore stesso che concede un bene standardizzato, da lui prodotto, in godimento ad un utilizzatore, a fronte di un corrispettivo commisurato al valore d’uso del bene, e non alla sua durata economica. Il caso tipico è il leasing di autovetture proposto dalle varie case automobilistiche. In questo caso quindi i soggetti coinvolti sono solo il locatore, che di norma è colui che produce il bene, e il locatario. Alla scadenza dei canoni il locatario potrà scegliere se acquistare o meno il bene a fronte del pagamento di un’opzione di riscatto, o se al contrario restituire l’immobile.
Lease – back
Detta anche detta “vendita con patto di locazione”, rappresenta una particolare tipologia di finanziamento con cui il proprietario di un bene (generalmente un immobile) lo vende ad una società di leasing che a sua volta glielo concede in godimento a fronte del corrispettivo di un canone periodico. Il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore, e allo scadere dei canoni può decidere se riscattare il bene oppure no. Il lease-back permette quindi all’alienante di liberare capitali altrimenti immobilizzati in mezzi aziendali per ottenere della liquidità, conservandone però al tempo stesso l’utilizzo. È il caso tipico di imprenditori che concedono in lease back immobili aziendali, impianti produttivi o flotte di automezzi. La funzione del contratto è essenzialmente quella di finanziamento e, in correlazione ad essa, per lungo tempo si è dubitato della sua compatibilità con il divieto del patto commissorio.
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