Utilizzo/finalità #
L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito autorizzato per somme presso di esso disponibili al momento dell’emissione. È pagabile a vista al presentatore presso tutti i recapiti dell’ente emittente, il quale deve adottare ogni cautela per prevenire usi non corretti o fraudolenti del titolo. L’assegno può essere versato su un conto corrente, in fase di emissione tuttavia non è necessario che il cliente sia titolare di un rapporto presso l’istituto di credito.
Elementi dell’assegno circolare:
- denominazione di “assegno circolare” apposta sul titolo;
- promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- indicazione del prenditore;
- indicazione della data e del luogo nel quale il titolo è emesso;
- sottoscrizione dell’istituto emittente.
Nel caso di assenza dei requisiti indicati il titolo non vale come assegno circolare.
Attenzioni particolari #
L’assegno deve essere emesso con la clausola “non trasferibile”, tuttavia per importi inferiori ad euro 1.000 (mille) è possibile chiedere il rilascio del titolo senza l’apposizione di tale clausola (assegno emesso in forma libera), l’opzione richiede il pagamento della somma di euro 1,50 per ogni titolo. Il mancato rispetto della disposizione espone al rischio di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario.
Tutele #
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno il legittimo titolare può presentare ricorso, innanzi al presidente del tribunale sito nel luogo in cui vi sia una filiale della banca, per esperire la procedura di ammortamento.
Nel caso in cui l’assegno riporti la clausola “non trasferibile”, il portatore deve presentare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all’emittente con il diritto di ottenere il pagamento dell’assegno trascorso il periodo di venti giorni.