Assegno bancario: utilizzo/finalità #
L’assegno bancario contiene l’ordine incondizionato impartito da un correntista al proprio istituto di credito di pagare a terzi o a sé stesso una somma di denaro. Può essere pagato dalla banca all’atto della presentazione del titolo (pagabile a “vista”). La facoltà di emettere assegni discende da un’intesa (convenzione assegni), espressa o tacita, tra la banca e il correntista, in forza della quale quest’ultimo è autorizzato a trarre assegni.
La banca, qualora ritenga il cliente meritevole, procede pertanto al rilascio del libretto (carnet) assegni che contiene gli appositi moduli di assegni.
La convenzione è un servizio collegato al rapporto di conto corrente, tuttavia può essere esclusa per determinati prodotti di conto corrente venduti dalla banca. All’atto di estinzione del conto corrente, venendo meno il rapporto sottostante, cessa naturalmente la convenzione.
Resta sancita la libertà, per il cliente e per la banca, di recedere in qualsiasi momento dal servizio di convenzione.
L’assegno bancario contiene:
- denominazione di “assegno bancario” apposta sul titolo;
- ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome del trattario (colui che è designato a pagare);
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso.
Nel caso di assenza dei requisiti indicati il titolo non vale come assegno bancario, salvo alcune eccezioni.
Termini per la presentazione all’incasso #
Il titolo deve essere presentato all’incasso entro otto giorni dalla data di emissione (nel caso in cui il comune di emissione coincida con quello di pagamento – “assegno su piazza”); quindici giorni (quando non vi sia coincidenza tra i due comuni – “fuori piazza”). Trascorsi tali termini l’assegno non può più essere presentato al protesto e l’emittente può ordinare alla banca di non eseguire il pagamento.
Protesto #
Il protesto è un atto pubblico mediante il quale viene accertato in modo formale (“levata del protesto”) da parte di un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale il mancato pagamento del debitore.
La rilevanza del protesto è legata alla possibilità per il portatore di rivolgersi agli obbligati di regresso per ottenere il pagamento (azione di
regresso). L’atto viene pubblicato nel Registro informatico dei protesti.
Attenzioni particolari #
L’assegno deve essere emesso con la clausola “non trasferibile”, tuttavia per importi inferiori ad euro 1.000 (mille) è possibile chiedere il rilascio senza l’apposizione di tale clausola (assegno emesso in forma libera), l’opzione richiede il pagamento della somma di euro 1,50 per ogni titolo.
Il mancato rispetto della disposizione espone al rischio di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario.
Rischi #
È sempre opportuno per l’individuo che riceve un assegno bancario verificare sempre attentamente che lo stesso sia compilato in tutte le sue parti, al fine di non incorrere nel rischio di un rifiuto della banca di eseguire il pagamento.
Da evitare #
- Emissione di assegni in assenza di “provvista”, cioè in assenza della necessaria disponibilità sul conto corrente entro il termine utile per il pagamento.
Tale comportamento (oltre al rischio di protesto sopra esposto) espone il correntista a una sanzione amministrativa (illecito amministrativo) e all’iscrizione all’interno della Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) istituita presso la Banca d’Italia, con conseguente interdizione all’emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi. Il correntista può evitare l’iscrizione in CAI, e la “revoca di sistema”, eseguendo un pagamento tardivo dell’assegno entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno ai fini dell’incasso (è prevista una penale pari al 10% dell’importo dell’assegno e il versamento di interessi). - Emissione assegni in assenza dell’apposita autorizzazione (conto estinto, revoca autorizzazione da parte della banca, ecc.). Anche in questo caso la banca effettua la segnalazione in CAI con conseguente “revoca di sistema”.
Tutele #
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno il legittimo titolare può presentare ricorso, innanzi al Presidente del Tribunale sito nel luogo in cui vi sia una filiale della banca, per esperire la procedura di ammortamento. Tuttavia, nel caso in cui l’assegno riporti la clausola “non trasferibile”, il portatore deve presentare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione al trattario e al traente con diritto a ottenere, a proprie spese, un duplicato