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Il factoring per la gestione del credito

Tempo stimato di lettura: 5 minuti

Che cos’è il factoring? #

Il factoring è uno strumento finanziario che permette alle imprese di cedere i propri crediti commerciali a un soggetto specializzato, chiamato factor. Questa operazione consente all’azienda di ottenere liquidità immediata, senza dover attendere i tempi di pagamento dei propri clienti. Il factor si occupa della gestione e dell’incasso dei crediti ceduti, assumendosi in alcuni casi anche il rischio di insolvenza dei debitori.

A chi serve il factoring? #

Il factoring è particolarmente utile per:

  • Piccole e medie imprese con limitate risorse finanziarie
  • Aziende in rapida crescita che necessitano di liquidità per sostenere l’espansione
  • Imprese che operano con clienti che hanno lunghi tempi di pagamento
  • Aziende che vogliono migliorare la propria gestione del credito
  • Imprese che desiderano ridurre i rischi legati ai mancati pagamenti

Come si usa il factoring? #

L’utilizzo del factoring prevede diversi passaggi:

  1. Stipula del contratto: l’impresa (cedente) firma un accordo con il factor (cessionario)
  2. Cessione dei crediti: l’impresa cede al factor i propri crediti commerciali
  3. Anticipo: il factor eroga un’anticipazione, solitamente tra il 70% e il 90% del valore dei crediti ceduti
  4. Gestione dei crediti: il factor si occupa della riscossione dei crediti dai debitori
  5. Saldo: al momento dell’incasso, il factor versa all’impresa la differenza tra l’importo anticipato e quello effettivamente riscosso, detratte le commissioni

Vantaggi del factoring #

Il factoring offre numerosi benefici alle imprese:

  • Miglioramento della liquidità aziendale
  • Riduzione dei tempi di incasso
  • Ottimizzazione della gestione del credito
  • Possibilità di offrire condizioni di pagamento più favorevoli ai clienti
  • Potenziale riduzione dei costi amministrativi interni
  • Maggiore certezza sui flussi di cassa
  • Possibilità di trasferire il rischio di insolvenza al factor (nel caso di factoring pro soluto)
  • Supporto nella valutazione dell’affidabilità dei clienti

Tipologie di factoring #

Esistono diverse forme di factoring:

  1. Factoring pro solvendo: il rischio di insolvenza rimane a carico dell’impresa cedente
  2. Factoring pro soluto: il rischio di insolvenza viene trasferito al factor
  3. Factoring maturity: il pagamento avviene a una data prestabilita, indipendentemente dall’effettivo incasso del credito
  4. Factoring internazionale: utilizzato per crediti verso clienti esteri
  5. Reverse factoring: il debitore propone ai propri fornitori di cedere i crediti a un factor

Normativa sul factoring #

In Italia, il factoring è regolamentato principalmente dalla Legge 52/1991, nota come “Legge sul factoring“. Questa normativa definisce:

  • I requisiti per la cessione dei crediti d’impresa
  • Le modalità di notifica della cessione al debitore ceduto
  • L’efficacia della cessione nei confronti dei terzi
  • Le garanzie del cedente sulla validità dei crediti ceduti

Inoltre, l’attività di factoring è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia, in quanto i factor sono considerati intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993).

Il factoring rappresenta quindi uno strumento finanziario versatile e potenzialmente vantaggioso per molte imprese. Anche se è importante valutare attentamente i costi associati e le implicazioni contrattuali prima di ricorrere a questa soluzione. Un’analisi approfondita della propria situazione finanziaria e delle alternative disponibili è sempre consigliata per prendere decisioni informate e strategiche per la gestione del credito aziendale.

L’educazione finanziaria in questo ambito gioca un ruolo cruciale: comprendere appieno il funzionamento del factoring e le sue implicazioni permette agli imprenditori di sfruttare al meglio questo strumento, ottimizzando la gestione del capitale circolante e migliorando la solidità finanziaria della propria azienda.

Integrazione: normativa applicabile #

La disciplina del factoring deve essere inquadrata, per quanto riguarda le categorie di soggetti abilitati a porre in essere l’attività di acquisto di crediti in oggetto, con riferimento al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e in particolare al titolo V che disciplina i soggetti operanti nel settore finanziario.

La disciplina contenuta nel suddetto titolo riguarda infatti alcune categorie di soggetti, diversi dalle banche, operanti nel settore finanziario.

Le norme del titolo V (artt. 106 e seguenti) sanciscono, tra l’altro, l’esclusività dell’esercizio dell’attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico rispetto all’attività di carattere non finanziario.

Sotto il profilo oggettivo, l’operazione di factoring generalmente ha ad oggetto la cessione sia di crediti esistenti sia di crediti che sorgeranno nel periodo di durata del contratto.

La cessione può essere conclusa con un unico atto dispositivo in base al quale vengono trasferiti al factor i crediti già esistenti, mentre i crediti futuri si trasferiranno automaticamente al factor cessionario man mano che verranno ad esistenza. La disciplina della cessione dei crediti futuri deve essere collegata anche ai principi generali in tema di contratto in base ai quali l’oggetto della cessione deve essere determinato o determinabile.

Per quanto riguarda la cessione in massa dei crediti futuri la nuova disciplina introdotta dalla legge 52/1991 (art. 3) prevede la possibilità di cedere crediti che sorgeranno da contratti da stipularsi in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi a condizione che vengano indicati i debitori ceduti.

La legge da ultimo citata ha introdotto significative innovazioni rispetto alla disciplina civilistica in tema di cessione di crediti. In particolare, per quanto concerne il regime di opponibilità della cessione, la nuova legge ha introdotto un mezzo per rendere la cessione opponibile ai terzi, diverso dalla notifica a ciascun debitore ceduto.

In base all’art. 5 della legge 52/1991 la cessione è infatti opponibile a condizione che il pagamento del corrispettivo (totale o parziale) sia munito di data certa, nei confronti di:

  1. gli aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
  2. del creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
  3. del fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento. L’art. 5 della legge 52/1991 viene così a colmare una lacuna che aveva creato notevoli difficoltà di ordine pratico in operazioni in cui la cessione avesse a oggetto un rilevante numero di rapporti.

Fonte: Altalex