Fascicoli su un tavolo in un ambiente istituzionale, simbolo delle controversie esaminate dall’Arbitro Bancario Finanziario

Conti correnti, bonifici e segnalazioni: come sta cambiando il contenzioso bancario

I dati della Relazione 2025 dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) indicano che il contenzioso bancario si concentra sempre più sulla gestione quotidiana del rapporto: pagamenti, conti, segnalazioni. Per le imprese ricorrenti pesano più che per i consumatori le questioni su conti correnti e servizi di pagamento.

Il dato che circola nei riassunti è una diminuzione: da 13.944 a 13.518 ricorsi, il 3 per cento in meno rispetto al 2024. Preso da solo quel numero suggerisce una conflittualità in lento raffreddamento. Preso insieme alla sua composizione dice esattamente il contrario.

I ricorsi sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione sono passati da 4.783 a 2.526 con una flessione del 47 per cento. Si tratta della coda di un contenzioso seriale largamente riconducibile alle estinzioni anticipate e alla restituzione proporzionale dei costi che per anni ha dominato le statistiche dell’Arbitro. Tolta quella componente in entrambi gli anni tutto il resto dei ricorsi cresce da 9.161 a 10.992 pari al 20 per cento. Il totale scende perché un vecchio filone si esaurisce e non perché il rapporto tra clientela e intermediari sia diventato più fluido.

Il baricentro si è spostato sull’operatività quotidiana

Le statistiche di questa sezione riguardano l’intera clientela dell’Arbitro e non le sole imprese. I dati riferiti ai non consumatori sono indicati più avanti come tali.

Le materie in crescita descrivono con precisione dove nasce oggi l’attrito. I ricorsi sul conto corrente aumentano del 26 per cento e arrivano a 2.058 pari al 15 per cento del totale. Riguardano in buona parte operazioni fraudolente non autorizzate dai correntisti seguite dalle questioni successorie e dalla chiusura o dal blocco del conto. I ricorsi sui bonifici crescono del 63 per cento e quelli sull’insieme dei servizi e degli strumenti di pagamento del 21 per cento. Le segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia salgono del 27 per cento e la Centrale dei rischi del 14.

Il filo che unisce gran parte di queste voci è che l’attrito non nasce dalla sola decisione di concedere o negare credito. Riguarda ciò che accade nella gestione del rapporto: come si muove il denaro, come viene registrata la storia creditizia, come la banca gestisce un’anomalia. È il perimetro in cui un’impresa vive concretamente il rapporto bancario tutti i giorni e che in genere riceve molta meno attenzione della trattativa sul finanziamento.

Le controversie per utilizzi fraudolenti di carte, bonifici e conti correnti raggiungono 4.951 casi in crescita del 21 per cento e rappresentano ormai il 37 per cento dell’intero contenzioso dell’Arbitro. La Banca d’Italia precisa che il tasso di frode calcolato come rapporto tra valore delle operazioni fraudolente e ammontare complessivo delle operazioni di pagamento resta contenuto. Le due affermazioni non sono in contraddizione: l’incidenza delle frodi sul complesso delle operazioni resta statisticamente contenuta mentre la conflittualità che esse generano cresce rapidamente. Le controversie riguardano prevalentemente phishing, spoofing, smishing e vishing.

La mappa del contenzioso

Il totale scende. Il problema cambia forma.

Ricorsi ABF 2025
variazione sul 2024

−3%
Ricorsi complessivi da 13.944 a 13.518
+20%
Tutto il resto esclusa la cessione del quinto: da 9.161 a 10.992
Conto corrente 2.058 ricorsi · 15% del totale
↑ 26%
in crescita
Bonifici operatività e contestazioni sui pagamenti
↑ 63%
crescita maggiore
Servizi e strumenti di pagamento pagamenti e relativa operatività
↑ 21%
in crescita
Segnalazioni ai SIC sistemi di informazione creditizia
↑ 27%
in crescita
Centrale dei rischi segnalazioni nel sistema Banca d’Italia
↑ 14%
in crescita
Utilizzi fraudolenti 4.951 casi · 37% del contenzioso
↑ 21%
37% del totale
Cessione del quinto il vecchio filone seriale si ridimensiona
↓ 47%
4.783 → 2.526

La diminuzione complessiva non segnala una riduzione generalizzata del contenzioso. È soprattutto l’arretramento della cessione del quinto a comprimere il totale, mentre cresce l’area legata alla gestione ordinaria del rapporto bancario.

Fonte: Banca d’Italia, Relazione ABF 2025 e Appendice statistica.

Le imprese sono una minoranza ma una minoranza in crescita

Solo il 7 per cento dei ricorsi del 2025 è stato presentato da non consumatori. È una quota piccola ma in aumento del 15 per cento rispetto all’anno precedente e con una fisionomia molto precisa: tra le aziende ricorrenti l’84 per cento ha meno di dieci addetti. Si rivolgono all’Arbitro in prevalenza imprese del settore dei servizi e la Relazione osserva che nel loro caso pesano più che tra i consumatori le questioni su conti correnti e su servizi e strumenti di pagamento a riflesso della diversa operatività bancaria di un’azienda.

Il quadro degli esiti merita una lettura attenta perché è meno favorevole di quanto il dato aggregato lasci intendere. Nel 2025 i Collegi hanno deciso 12.554 ricorsi: il 37 per cento accolto, il 19 per cento chiuso per cessazione della materia del contendere (la controversia si chiude perché le parti hanno trovato un accordo), il 44 per cento respinto. Da qui il 56 per cento di esiti sostanzialmente favorevoli ai clienti che somma accoglimenti e cessazioni e non equivale quindi a decisioni favorevoli di merito. Quel 56 per cento è inoltre la media dei consumatori e delle imprese. Per i soli non consumatori gli accoglimenti si fermano al 20 per cento e le cessazioni al 19 con il 61 per cento delle istanze respinte.

Esiti dei ricorsi

Per i non consumatori il quadro cambia

Decisioni ABF
2025

AccoltiCessatiRespinti
Tutti i ricorrenti dato complessivo delle decisioni dei Collegi
44% respinti
37% accolti
19% cessati
44% respinti
Non consumatori imprese, professionisti e altri ricorrenti non qualificati come consumatori
61% respinti
20% accolti
19% cessati
61% respinti
+17 p.p.

È la distanza nel tasso di rigetto: 61% per i non consumatori contro il 44% dell’insieme dei ricorrenti.

Attenzione alla lettura del dato: il 56% di esiti complessivamente favorevoli alla clientela deriva dalla somma tra il 37% di accoglimenti e il 19% di cessazioni della materia del contendere. Non equivale quindi al 56% di decisioni favorevoli nel merito.

Fonte: Banca d’Italia, Relazione ABF 2025 e Appendice statistica.

Parte del divario si spiega con la forte incidenza tra i consumatori del contenzioso sulla cessione del quinto che registra un tasso di esiti favorevoli dell’88 per cento e alza la media. Il messaggio operativo resta: per un’impresa l’esito non è affatto scontato.

Una parte degli insuccessi è procedurale e non di merito

Nel 2025 sono stati giudicati inammissibili 1.250 ricorsi. La motivazione prevalente è stata l’incompetenza per materia dei Collegi con il 19 per cento dei casi. Segue con il 17 per cento il fatto che la questione fosse sorta prima del limite temporale di competenza dell’Arbitro che dall’ottobre 2022 non può esaminare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data del ricorso. Il 13 per cento è stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione del preventivo reclamo all’intermediario.

Sono tre ostacoli spesso evitabili con una verifica preliminare della competenza, della data dei fatti e dell’avvenuta presentazione del reclamo. Il ricorso all’Arbitro presuppone un reclamo scritto già inviato alla banca alla quale la normativa concede 60 giorni per rispondere ridotti a 15 giorni lavorativi quando la contestazione riguarda servizi di pagamento. La competenza per valore è limitata a 200.000 euro per le richieste di pagamento mentre non ci sono limiti quando si chiede soltanto l’accertamento di un diritto: per esempio la consegna della documentazione di trasparenza o la cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo. Il perimetro per materia è infine quello bancario e finanziario: le questioni riconducibili ai servizi di investimento appartengono all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob.

Che cosa è cambiato nei bonifici dal 9 ottobre 2025

Un elemento della Relazione ha effetti immediati sull’operatività di tesoreria. Dal 9 ottobre 2025 per i bonifici ordinari e istantanei in euro è obbligatoria la verifica del beneficiario (Verification of Payee) prevista dal regolamento (UE) 2024/886. Il sistema verifica la corrispondenza tra l’IBAN e il nome o altro identificativo del beneficiario e restituisce in tempo reale uno di quattro esiti: corrispondenza, corrispondenza parziale, mancata corrispondenza o impossibilità di verifica. Chi dispone il bonifico può confermare il pagamento dopo aver visto il risultato. Il punto rilevante è questo: secondo la Relazione se la verifica è stata correttamente svolta e l’esito comunicato al pagatore che decide comunque di eseguire l’operazione l’intermediario è esonerato dalla responsabilità per le perdite derivanti dal bonifico verso un beneficiario errato. Dalla stessa data i bonifici istantanei devono essere disponibili a costi non superiori a quelli degli ordinari.

Bonifici · Verification of Payee

Prima di pagare, nome e IBAN entrano nella stessa verifica

Obbligatoria
dal 9 ottobre 2025

01 Bonifico L’impresa inserisce beneficiario e IBAN
02 Verifica Il sistema confronta identificativo e coordinate
03 Esito Il risultato arriva prima dell’autorizzazione

Quattro esiti, quattro livelli di attenzione

prima dell’esecuzione

01 Corrispondenza

L’identificativo indicato e l’IBAN risultano coerenti.

02 Corrispondenza parziale

Il risultato segnala una corrispondenza non piena e richiede attenzione prima di procedere.

03 Mancata corrispondenza

Nome o altro identificativo e IBAN non risultano corrispondenti.

04 Impossibilità di verifica

Il sistema non è in grado di restituire una verifica utilizzabile.

Il punto critico

L’esito segnala una discordanza, ma il pagatore decide comunque di procedere.

Effetto sulla responsabilità

Se la verifica è stata correttamente svolta e l’esito comunicato, procedere comunque può spostare sul pagatore il rischio della scelta in caso di bonifico verso un beneficiario errato.

Presidio prudenziale: un avviso di discordanza non dovrebbe essere trattato come un passaggio formale. Prima di autorizzare il pagamento è opportuno verificare le coordinate attraverso un canale indipendente, soprattutto quando l’IBAN è stato comunicato o modificato via e-mail.

Fonte: Banca d’Italia, Relazione ABF 2025; Regolamento (UE) 2024/886. Schema informativo di carattere generale.

Per un’impresa che paga fornitori su comunicazioni ricevute via posta elettronica questa regola redistribuisce il rischio operativo tra banca e ordinante nel momento in cui viene segnalata la discordanza tra nome e IBAN. La verifica non elimina il rischio di frode sulle coordinate. Se è svolta correttamente e l’avviso è comunicato al pagatore, la scelta di procedere nonostante la discordanza può incidere in modo decisivo sulla responsabilità per un pagamento verso coordinate errate.

Il 2026: primi dati e verifiche ancora aperte

I primi tre mesi del 2026 già riportati nella Relazione indicano circa 4.600 ricorsi con un aumento del 32 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2025. Il conto corrente è diventato la materia principale del nuovo contenzioso con una crescita dell’85 per cento. Il mutuo cresce dell’80 per cento e il credito ai consumatori del 77 mentre la cessione del quinto continua a contrarsi del 50 per cento. Servizi e strumenti di pagamento e utilizzi fraudolenti aumentano rispettivamente del 54 e del 52 per cento e rappresentano ciascuno circa il 40 per cento del contenzioso affluito nel trimestre.

Si tratta di un solo trimestre e di un dato non consolidato. Le statistiche trimestrali che l’Arbitro pubblica sul proprio sito consentono di verificare se la tendenza si sta confermando.

La conclusione che se ne ricava è di metodo prima che di merito. Per un’impresa il rapporto con il sistema bancario non si esaurisce nell’ottenimento del credito. Comprende il conto corrente, l’esecuzione dei pagamenti, la correttezza delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia e alla Centrale dei rischi, la gestione delle anomalie e i termini entro cui una contestazione va formalizzata per restare esaminabile. È in quest’area e non più nel contenzioso seriale sui finanziamenti che si concentra oggi la parte crescente delle controversie tra clientela e intermediari. Per le imprese la stessa tendenza emerge in forma più contenuta nei dati disponibili: conti correnti e servizi di pagamento pesano più che tra i consumatori.

Cinque presidi di carattere generale

Le indicazioni che seguono sono buone pratiche di carattere generale e non derivano dalla Relazione salvo l’obbligo di reclamo preventivo. Non sostituiscono la valutazione del singolo caso.

  • Variazioni di IBAN. Verificare telefonicamente ogni variazione comunicata via e-mail usando recapiti già presenti in anagrafica.
  • Avvisi di discordanza. Non autorizzare un bonifico finché l’avviso di mancata corrispondenza tra nome e IBAN non è stato chiarito.
  • Documentazione. Conservare e-mail, log, ricevute, screenshot e cronologia delle comunicazioni con banca e fornitore.
  • Reclamo. Inviare sempre un reclamo scritto alla banca prima di ricorrere all’ABF.
  • Segnalazioni. Controllare periodicamente SIC e Centrale dei rischi soprattutto prima di richiedere affidamenti, leasing o nuovi finanziamenti.
Nota editoriale

Una precisazione

Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale né assistenza nella predisposizione di reclami o ricorsi. La valutazione di una specifica controversia richiede l’esame del caso concreto.

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Apparato documentale

Fonti e riferimenti

Fonti primarie
e istituzionali

I dati sul contenzioso, le regole procedurali dell’ABF e la disciplina della verifica del beneficiario richiamati nell’articolo sono documentati dalle fonti ufficiali riportate di seguito.

  1. Relazione istituzionale · Fonte primaria

    Banca d’Italia. 2026. Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2025. Pubblicata il 24 giugno 2026.

    Fonte principale per andamento dei ricorsi, materie del contenzioso, frodi, caratteristiche dei ricorrenti, esiti, inammissibilità e primi dati del 2026.

  2. Appendice statistica · Fonte primaria

    Banca d’Italia. 2026. Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2025. Appendice. Pubblicata il 24 giugno 2026.

    Apparato statistico della Relazione 2025, utilizzato per il dettaglio quantitativo su ricorsi, ricorrenti, materie ed esiti.

  3. Informazione istituzionale · Pagamenti

    Banca d’Italia. 2025. “La Banca d’Italia fornisce informazioni sulla verifica del beneficiario (VoP) per i bonifici ordinari e istantanei.” 20 ottobre 2025.

    Fonte istituzionale per l’operatività della Verification of Payee, la verifica tra IBAN e identificativo del beneficiario e i quattro possibili esiti comunicati al pagatore.

  4. Normativa UE · Fonte primaria

    Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. 2024. Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 , che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 19 marzo 2024.

    Base normativa per bonifici istantanei in euro, verifica del beneficiario, relativa disciplina della responsabilità e limiti alle commissioni applicabili ai bonifici istantanei.

Nota sulle fonti. Sono riportati esclusivamente documenti istituzionali e normativi direttamente pertinenti ai dati e alle regole richiamati nell’articolo. Per condizioni, competenza e procedura del ricorso prevale sempre la documentazione ABF vigente al momento della consultazione.

Nel dossier

Segnalazioni: dal dato alla sua lettura

Tre passaggi per approfondire la parte del rapporto banca-impresa che riguarda Centrale dei Rischi, sequenza delle segnalazioni e controllo dei dati.

  1. Dalla procedura di accesso alla prima verifica dei dati: il passaggio preliminare quando occorre capire che cosa risulta effettivamente registrato.

  2. Spiega categorie, tempi, aggregazioni e differenze informative necessarie per interpretare correttamente ciò che compare nel prospetto.

  3. Approfondisce la dimensione temporale delle evidenze creditizie e mostra perché un singolo dato non dovrebbe essere interpretato fuori dalla sua sequenza.

Punti da approfondire

Dove il problema resta aperto

  1. Segnalazioni

    Come cambia la verifica di una posizione quando l’anomalia riguarda un Sistema di Informazione Creditizia privato anziché la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia?

  2. Bonifici

    Come dovrebbe cambiare una procedura aziendale di autorizzazione dei pagamenti quando la verifica del beneficiario segnala una corrispondenza parziale o una mancata corrispondenza?

  3. Frodi

    Quali controlli organizzativi possono ridurre il rischio che phishing, spoofing o compromissione della posta elettronica trasformino una normale procedura di tesoreria in un pagamento fraudolento?

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