Prospetto della Centrale Rischi su una scrivania, con faldoni e un professionista sullo sfondo

Come ottenere la Centrale Rischi della propria azienda e cosa controllare nel prospetto

Centrale dei Rischi

La procedura di accesso è gratuita e richiede pochi minuti. Il valore dell’operazione non sta però nel documento ottenuto, ma nella lettura ordinata che ne segue: sapere dove guardare, in quale sequenza e con quale margine temporale.

01 Dove guardare
02 In quale sequenza
03 Con quale margine temporale

La domanda che arriva più spesso non riguarda la richiesta. Riguarda il momento immediatamente successivo. Un imprenditore scarica il prospetto dei dati della Centrale dei Rischi, apre un PDF di diverse pagine costruito su categorie, variabili di classificazione e classi di dato e si trova davanti a una tabella che non assomiglia a nessun documento contabile che conosce. La reazione tipica è cercare un giudizio complessivo che il prospetto non contiene. La Centrale dei Rischi non attribuisce punteggi, non classifica i soggetti in buoni o cattivi pagatori e non esprime valutazioni. Riporta ciò che gli intermediari hanno segnalato, mese per mese, secondo uno schema fissato dalla Banca d’Italia. Tutto il resto è interpretazione ed è esattamente il lavoro che l’impresa deve fare per conto proprio prima che lo faccia una banca.

Che cosa si ottiene e con quale ritardo

Il prospetto restituito dalla Banca d’Italia si compone di tre parti: una sezione anagrafica con i dati dell’intestatario, il periodo richiesto e le eventuali cointestazioni; una sezione importi con le segnalazioni degli intermediari; una sezione dedicata alle richieste di informazione che gli intermediari hanno presentato sul conto dell’intestatario. La sezione anagrafica è sempre presente, le altre compaiono soltanto se esistono informazioni.

Il primo elemento da mettere a fuoco è temporale. Gli intermediari inviano le segnalazioni entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla data di riferimento e queste diventano disponibili nei primi giorni del mese ancora successivo. La fotografia più recente accessibile riguarda quindi una situazione già distante nel tempo e nulla di quanto accade oggi comparirà nel prospetto prima di alcune settimane.

Centrale dei Rischi · tempo del dato

Tra ciò che accade e ciò che la banca legge esiste uno scarto temporale.

La sequenza serve a distinguere il fatto economico dalla sua successiva rappresentazione nella Centrale dei Rischi.

01 · FINE MESE Si forma la posizione

Utilizzi, scaduti, sconfinamenti e altre informazioni assumono la consistenza riferita alla data contabile.

02 · MESE SUCCESSIVO L’intermediario segnala

Le segnalazioni vengono trasmesse entro il venticinquesimo giorno del mese successivo.

03 · MESE SEGUENTE Il dato diventa disponibile

La fotografia consultabile compare nei primi giorni del mese ancora successivo.

04 · LETTURA L’impresa vede il passato

Il prospetto permette di capire ciò che è già stato registrato, non di modificare retroattivamente quella fotografia.

Implicazione

La verifica preventiva è utile soprattutto quando viene effettuata con margine sufficiente per intervenire sui comportamenti che formeranno le rilevazioni successive.

Questo scarto ha una conseguenza operativa precisa: la verifica preventiva non serve a correggere il dato che la banca leggerà domani, perché quel dato è già formato. Serve a sapere che cosa è stato registrato e a decidere di conseguenza.

Chi può presentare la richiesta

Per le società, gli enti e le associazioni la richiesta è presentata dal rappresentante legale o da altri soggetti autorizzati dalla legge. La platea è più ampia di quanto si immagini e comprende i soci illimitatamente responsabili, i soci di società a responsabilità limitata, i soci accomandanti di società in accomandita semplice, i membri del collegio sindacale, il liquidatore, il curatore fallimentare, il commissario giudiziale, l’institore, il revisore, l’avvocato munito di procura alle liti, l’esperto di cui all’articolo 12 del d.lgs. 14/2019 e l’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Alcune di queste qualifiche richiedono che sia allegata documentazione comprovante.

Un punto che genera errori ricorrenti riguarda le imprese individuali. La ditta individuale non ha una posizione autonoma: occorre richiedere i dati riferiti alla persona fisica titolare. Chi cerca l’impresa come soggetto distinto non trova nulla e conclude erroneamente di non essere segnalato.

Va inoltre considerato che le dichiarazioni false o mendaci nella richiesta, compresa la dichiarazione di una qualifica non rivestita, sono segnalate dalla Banca d’Italia all’autorità competente e comportano la sospensione dell’accesso per l’utenza utilizzata, per due anni la prima volta e in via definitiva in caso di reiterazione.

Come si presenta la richiesta

Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online per il cittadino della Banca d’Italia è l’unico canale telematico previsto per l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi. Le procedure basate su invio a caselle di posta delle Filiali non sono più la strada telematica di riferimento e qualsiasi guida che le descriva ancora come tali va considerata superata.

Sul portale esistono due percorsi. Il primo prevede l’identificazione con SPID, CNS o CIE e apre un’area personale, chiamata scrivania, dalla quale si compila la richiesta e si consultano ed esportano le risposte in formato PDF o ZIP. Il secondo è pensato per chi non dispone di identità digitale e consente di compilare il modulo online, sottoscriverlo e caricarlo allegando copia di un documento di identità valido, senza necessità di registrarsi; se il modulo è firmato digitalmente il documento non è richiesto. Resta possibile presentare la richiesta a una Filiale della Banca d’Italia, per posta ordinaria oppure con consegna a mano, utilizzando i moduli pubblicati.

L’accesso è gratuito. La Banca d’Italia fornisce di norma una risposta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, termine che sale a novanta giorni quando la richiesta è presentata da un delegato per conto di una persona giuridica, con recapito dei dati direttamente alla persona giuridica delegante. Chi ha necessità di disporre del prospetto entro una data certa deve quindi programmare la richiesta con anticipo reale, non nei giorni immediatamente precedenti un appuntamento bancario. La risposta resta disponibile nell’area personale per tre mesi dal momento in cui viene resa accessibile, dopodiché va conservata altrove.

Un’ultima variabile riguarda l’ampiezza del periodo. Possono essere richieste le date contabili da dicembre 1995 a oggi, mentre i dati anteriori, da gennaio 1989 a novembre 1995, richiedono una domanda separata e motivata. Chiedere una sola data contabile costa quanto chiederne ventiquattro e restituisce molte meno informazioni: la serie storica è il vero contenuto analitico del prospetto.

L’abbonamento mensile e perché cambia la natura della verifica

Le società iscritte al Registro delle Imprese possono sottoscrivere sul portale un abbonamento che recapita mensilmente i dati della Centrale dei Rischi alla PEC della società. Il servizio è gratuito, ha durata annuale è revocabile in qualsiasi momento e può essere rinnovato fino a sessanta giorni dopo la scadenza; trascorso quel termine occorre presentare una nuova richiesta. La sottoscrizione compete al legale rappresentante munito di SPID, CNS o CIE, che deve contestualmente richiedere i dati riferiti all’ultima data contabile disponibile e selezionare l’apposita casella. Può essere attivo un solo abbonamento per società e l’attivazione decorre dal mese successivo alla ricezione dei dati della prima richiesta.

L’abbonamento può inoltre essere revocato d’ufficio se la Banca d’Italia riscontra inesattezze, per esempio una domanda presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante o un indirizzo PEC non risultante dal Registro delle Imprese.

La differenza rispetto alla richiesta singola non è di comodità. Una verifica occasionale produce una fotografia; un flusso mensile produce una serie e la serie è l’unico modo per accorgersi di un deterioramento progressivo degli utilizzi o di una segnalazione anomala mentre è ancora recente. Per un’impresa che intende presentare richieste di credito nei dodici mesi successivi, l’abbonamento è la scelta ordinaria.

Verifica anagrafica e cointestazioni

Il primo controllo è il più banale e il più trascurato. Occorre verificare che denominazione, codice fiscale e sede legale corrispondano al soggetto atteso e che le date richieste siano effettivamente quelle riportate. Se non risultano segnalazioni per il periodo, il prospetto lo dichiara espressamente e questa assenza va letta con attenzione: può significare che nessun intermediario ha superato la soglia di censimento, non che l’impresa non abbia debiti.

Nelle pagine successive figura la composizione delle eventuali cointestazioni di cui l’intestatario fa parte e che risultano segnalate per almeno una delle date richieste. È un’informazione che molte imprese scoprono soltanto in questa sede.

Accordato, accordato operativo e utilizzato

Le classi di dato che compaiono nella sezione crediti per cassa sono accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio e importo garantito. L’accordato è l’ammontare che l’intermediario ha deciso di concedere. L’accordato operativo è la quota effettivamente utilizzabile in base ai termini contrattuali: nella maggior parte dei casi coincide con l’accordato, ma diverge per esempio nei finanziamenti erogati per stato di avanzamento lavori. L’utilizzato è l’ammontare del debito alla data della segnalazione. Il saldo medio è la media dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese sulle aperture di credito in conto corrente.

La relazione fra queste grandezze è il primo elemento su cui si sofferma chi legge il prospetto in sede di istruttoria.

Centrale dei Rischi · mappa di lettura

Il dato isolato conta meno della relazione fra le grandezze.

La lettura utile nasce dal confronto fra disponibilità concessa, debito effettivo, andamento nel mese e stato del rapporto.

01

Accordato

Ammontare che l’intermediario ha deliberato di concedere.

Accordato ↔ accordato operativo

Consente di distinguere la disponibilità deliberata dalla quota effettivamente utilizzabile secondo i termini contrattuali.

02

Accordato operativo

Quota effettivamente utilizzabile alla data di riferimento.

Utilizzato ↔ accordato operativo

Un utilizzato superiore all’accordato operativo può indicare rate scadute e non pagate sui finanziamenti rateali oppure sconfinamento sulle linee a revoca.

03

Utilizzato

Ammontare del debito rilevato alla data della segnalazione.

Utilizzato ↔ saldo medio

Il confronto aiuta a distinguere un livello di utilizzo strutturale da una semplice punta registrata alla fine del mese.

04

Saldo medio

Media dei saldi contabili giornalieri del mese sulle aperture di credito in conto corrente.

Saldo medio ↔ dato di fine mese

Riduce il valore informativo di eventuali rientri realizzati soltanto in prossimità della data di rilevazione.

05

Stato del rapporto

Variabile che riporta, fra l’altro, scaduti, sconfinamenti persistenti ed eventuale contestazione.

Stato ↔ durata dell’anomalia

Permette di individuare rapporti scaduti o sconfinanti da oltre novanta giorni e di distinguere le diverse fasce temporali previste.

Metodo di lettura

Nessuna di queste relazioni produce da sola un giudizio automatico sul merito creditizio. Il peso attribuito ai singoli elementi dipende dalle metodologie del singolo intermediario; il prospetto fornisce i dati sui quali tale valutazione può essere costruita.

Un utilizzato superiore all’accordato operativo su un finanziamento rateale segnala rate scadute e non pagate, comprensive della quota interessi. Su una linea a revoca segnala uno sconfinamento. Il saldo medio, confrontato con l’utilizzato puntuale di fine mese, permette invece di distinguere un utilizzo strutturale da una punta isolata, ed è la ragione per cui la pratica di azzerare la posizione soltanto alla data di rilevazione produce effetti più limitati di quanto si creda.

Il peso attribuito a questi rapporti dipende dalle metodologie di valutazione del singolo intermediario e non costituisce una regola uniforme del sistema. Ciò che è certo è che il dato è visibile a tutti gli intermediari che accedono all’archivio.

Calcolatore Centrale Rischi

Prima di chiedere credito, guarda la tua impresa con gli occhi della banca.

La Centrale Rischi non è un archivio da consultare quando la pratica è già bloccata. È una fotografia tecnica del modo in cui l’impresa sta usando il credito.

Se i fidi sono saturi, se il margine è solo teorico o se compaiono sconfinamenti ricorrenti, la trattativa bancaria parte già in salita.

Vai al calcolatore Simulazione informativa per imprese
Analizza il posizionamento Leggi l’utilizzo delle linee di credito con maggiore consapevolezza.
Comprendi i segnali Individua gli elementi che possono incidere sulla lettura bancaria.
Preparati prima del credito Valuta eventuali criticità prima di una nuova richiesta.

Categorie e stato del rapporto

Le operazioni sono raggruppate in categorie. Fra i crediti per cassa si distinguono i rischi autoliquidanti, cioè gli anticipi su crediti verso terzi come anticipo fatture, factoring e cessione del quinto; i rischi a scadenza, con termine fissato contrattualmente, come mutui e leasing; i rischi a revoca, utilizzabili entro un limite e revocabili dall’intermediario; le sofferenze; i finanziamenti concessi nell’ambito di procedure concorsuali. A queste si aggiungono i crediti di firma, cioè le garanzie rilasciate dall’intermediario a favore del cliente, le garanzie ricevute, i derivati finanziari e una sezione informativa che comprende fra l’altro le operazioni in pool, i crediti acquisiti nell’ambito di operazioni di factoring con segnalazione a nome del debitore ceduto e i crediti passati a perdita.

Le soglie meritano precisione. Gli intermediari segnalano l’intera posizione verso il cliente se alla data di riferimento di fine mese essa è pari o superiore a 30.000 euro. I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di crediti in sofferenza sono invece segnalati quando l’importo supera 250 euro, quindi con una soglia molto bassa ma non nulla. Quando la posizione complessiva scende sotto la soglia di censimento o si estingue, l’obbligo di segnalazione viene meno per il futuro senza che ciò comporti la cancellazione delle segnalazioni riferite alle date precedenti.

La variabile stato del rapporto riporta le informazioni più delicate, fra cui la presenza di crediti scaduti o sconfinanti da più di novanta giorni e non oltre centottanta, oppure da più di centottanta giorni, e l’eventuale contestazione. Su quest’ultimo punto è utile un chiarimento, perché la confusione è frequente: un rapporto è segnalato come contestato soltanto quando pende una contestazione presso un’autorità terza rispetto alle parti, come l’autorità giudiziaria, il Garante per la protezione dei dati personali o un organismo di mediazione. La presentazione di un esposto all’intermediario o alla Banca d’Italia non comporta di per sé la segnalazione del rapporto come contestato.

Garanzie prestate e garanzie ricevute

Chi ha rilasciato garanzie personali a favore di terzi le ritrova nella categoria garanzie ricevute, con l’indicazione del garantito, del valore della garanzia, cioè l’impegno assunto con il contratto e dell’importo garantito, cioè l’ammontare del credito assistito. Sono posizioni che non incidono sui bilanci dell’impresa nella stessa forma in cui incidono sulla lettura della sua capienza complessiva e che spesso vengono ricordate soltanto quando riemergono in una istruttoria. Il controllo va esteso alle fideiussioni rilasciate anni prima e mai formalmente liberate.

Contenuto pubblicitario
Fideiussioni bancarie · Garanzie personali · Impresa

Hai firmato una fideiussione? Comprendi meglio la tua esposizione personale.

Una fideiussione può collegare il finanziamento dell’impresa al patrimonio personale del garante. Per questo è utile comprendere quali esposizioni sono garantite, entro quali limiti e con quale ruolo nella struttura finanziaria aziendale.

In presenza di tensioni di liquidità, rinegoziazioni o nuovi fabbisogni finanziari, la lettura delle garanzie già prestate diventa parte della valutazione complessiva dell’operazione.

Garanzie personali Ricostruisci il quadro

Fideiussioni, garanzie omnibus e altre garanzie possono incidere sulla lettura complessiva dell’esposizione bancaria dell’impresa e dei suoi garanti.

Esposizione finanziaria Leggi le relazioni

Debito, utilizzo degli affidamenti, garanzie e capacità finanziaria devono essere osservati insieme, non come elementi isolati.

Struttura finanziaria Valuta il percorso possibile

GrifoFinance può affiancare l’impresa nella valutazione delle esigenze finanziarie e nella ricerca, presso gli intermediari, di soluzioni coerenti con il quadro aziendale.

Parla con GrifoFinance

Vuoi esaminare la situazione finanziaria della tua impresa?

Descrivi sinteticamente il contesto. GrifoFinance, mediatore creditizio iscritto OAM al n. M538, potrà ricontattarti per comprendere il fabbisogno e valutare il possibile percorso di mediazione creditizia.

La richiesta viene trasmessa esclusivamente a GrifoFinance e non comporta alcuna approvazione o concessione di credito.
Contenuto pubblicitario. GrifoFinance S.r.l. opera quale mediatore creditizio iscritto OAM al n. M538. L’attività di mediazione consiste nella messa in relazione del cliente con banche o intermediari finanziari ai fini dell’eventuale concessione di finanziamenti. L’eventuale concessione del credito, le relative condizioni e ogni decisione sul merito creditizio competono esclusivamente all’intermediario finanziatore. I dati inseriti nel modulo sono trasmessi a GrifoFinance e trattati secondo la relativa informativa privacy.

Rettifiche e serie storica

Quando un intermediario modifica o cancella una segnalazione già trasmessa, il prospetto riporta in corsivo la situazione precedente alla correzione, con due colonne, Da e A, che indicano il periodo in cui il dato errato è rimasto presente negli archivi. Questa informazione è disponibile all’intestatario e non agli intermediari, che consultando l’archivio vedono soltanto le informazioni aggiornate. Chi legge il proprio prospetto dispone quindi di un elemento in più rispetto alla banca: la storia delle modifiche, utile sia per ricostruire la propria posizione sia, in caso di contenzioso, per documentare per quanto tempo una segnalazione errata è stata visibile al sistema.

Sul fronte opposto, gli intermediari possono consultare al massimo gli ultimi trentasei mesi disponibili. La serie storica richiesta dall’impresa dovrebbe coprire almeno lo stesso arco, perché è quello effettivamente leggibile da chi valuterà l’operazione.

Nelle prime posizioni del prospetto possono comparire anche rilevazioni inframensili, che riguardano il pagamento di rate scadute, il rientro da uno sconfinamento protrattosi oltre novanta giorni su un finanziamento revolving, il passaggio a sofferenza o l’estinzione della relativa segnalazione. Hanno valenza informativa limitata nel tempo e vengono superate dalla rilevazione mensile riferita al mese in cui l’evento si è verificato.

Chi ha chiesto informazioni sulla vostra impresa

La terza sezione del prospetto riporta le richieste di informazione presentate dagli intermediari sul conto dell’intestatario nei sei mesi precedenti la data di elaborazione, con l’indicazione dell’intermediario richiedente, della data, del periodo richiesto, del tipo di richiesta e della causale. Le causali distinguono fra richieste per concessione di fido, richieste su soggetto collegato o coobbligato, richieste per eventi della clientela finalizzate a verificare l’avvenuta regolarizzazione di ritardi o sconfinamenti persistenti e richieste su soggetti beneficiari di garanzie pubbliche.

È probabilmente la parte meno conosciuta e una delle più informative, perché mostra chi ha guardato la posizione e con quale finalità dichiarata. Un accesso con causale legata a eventi della clientela indica che un intermediario stava verificando una regolarizzazione. La sezione compare però soltanto se è stata richiesta l’ultima data contabile, singolarmente o insieme ad altri periodi ed è una ragione ulteriore per includerla sempre nella richiesta.

Se un dato risulta errato

La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute. Solo gli intermediari possono correggere i dati, in quanto titolari dei rapporti e detentori della documentazione e sono responsabili dell’esattezza di quanto trasmesso. Il percorso ordinario è quindi la richiesta scritta di rettifica all’intermediario segnalante. In alternativa o in aggiunta è possibile presentare un esposto alla Banca d’Italia, che chiede all’intermediario di verificare le informazioni ed eventualmente ne sollecita la rettifica, oppure rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, al Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria.

Prima di attivare una di queste strade conviene distinguere fra tre situazioni diverse, perché richiedono risposte diverse: un dato oggettivamente errato, per esempio un importo non corrispondente al debito effettivo; un dato corretto ma non aggiornato, tipicamente una posizione regolarizzata che comparirà con il consueto ritardo di rilevazione; un dato corretto e sfavorevole, che nessuna procedura potrà rimuovere e che va semmai contestualizzato nella presentazione dell’operazione.

Una lettura per volta, ma non una volta sola

Una considerazione conclusiva riguarda il perimetro. La Centrale dei Rischi non esaurisce le informazioni creditizie disponibili sull’impresa. Accanto ad essa operano i sistemi di informazione creditizia gestiti da soggetti privati, ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria e che non sono supervisionati dalla Banca d’Italia. Ritenere che una Centrale dei Rischi ordinata equivalga a un profilo informativo integro è un errore di perimetro, non di lettura.

Il punto più importante resta però il primo. Poiché la posizione registrata riflette comportamenti già avvenuti e diventa visibile con un ritardo di alcune settimane, il momento utile per la verifica non è quello che precede la richiesta di credito. È quello che precede il trimestre in cui si formeranno i dati che la banca leggerà. Chi legge il proprio prospetto tre giorni prima di un appuntamento ottiene un’informazione preziosa ma non più modificabile. Chi lo legge con continuità dispone invece di una variabile su cui può ancora agire, che è poi l’unica differenza rilevante fra subire una segnalazione e governarla.

Documentazione verificata

Fonti e riferimenti

Documentazione istituzionale utilizzata per verificare modalità di accesso, struttura del prospetto, tempi, soglie, rettifiche e disciplina delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

  1. Fonte istituzionale · Accesso

    Banca d’Italia. “Accesso ai dati della Centrale dei Rischi.” Servizi al cittadino.

    Fonte operativa principale per gratuità del servizio, soggetti legittimati, modalità di richiesta, nuovo Portale dei servizi online dal 13 aprile 2026, termini di risposta e abbonamento mensile per le società.

    Nell’articolo Accesso · soggetti · tempi · abbonamento Fonte ufficiale
  2. Documento istituzionale · FAQ operative

    Banca d’Italia. 2026. “Accesso ai dati della Centrale dei Rischi — Domande frequenti (FAQ).” 9 luglio 2026.

    Documento utilizzato per verificare identità digitale e accesso senza registrazione, ditta individuale, soggetti autorizzati, periodo storico richiedibile, permanenza della risposta nella scrivania e disciplina dettagliata dell’abbonamento.

    Nell’articolo PEC · tre mesi · 36 date · rinnovo · revoca Documento originale
  3. Guida istituzionale · Lettura del prospetto

    Banca d’Italia. 2026. Il prospetto dei dati della Centrale dei rischi: guida alla lettura. 10 marzo 2026.

    Fonte centrale per struttura del prospetto, categorie e classi di dato, accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, garanzie, stato del rapporto, correzioni, rilevazioni inframensili e richieste di informazione.

    Nell’articolo Come leggere concretamente il prospetto Documento originale
  4. Fonte istituzionale · FAQ Centrale dei Rischi

    Banca d’Italia. “FAQ — La Centrale dei Rischi (CR).”

    Fonte utilizzata per frequenza e tempi di aggiornamento, soglie di censimento, profondità storica accessibile agli intermediari, permanenza dei dati precedenti, rettifiche e distinzione fra Centrale dei Rischi e sistemi di informazione creditizia privati.

    Nell’articolo 30.000 € · 250 € · 36 mesi · SIC Consulta la fonte
  5. Normativa di vigilanza · Fonte primaria

    Banca d’Italia. 2025. Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 — Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi. Testo integrale al 21° aggiornamento dell’11 febbraio 2025.

    Disciplina di riferimento della Centrale dei Rischi per partecipazione, censimento, categorie, variabili di classificazione, segnalazioni, rettifiche e accesso alle informazioni.

    Nell’articolo Architettura normativa delle segnalazioni Fonte normativa
  6. Documentazione tecnica · Fonte primaria

    Banca d’Italia. 2026. Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi. Versione 2.10, 5 agosto 2026.

    Documentazione tecnica corrente per la rilevazione Centrale dei Rischi e per lo scambio delle informazioni tra intermediari partecipanti e Banca d’Italia.

    Nell’articolo Struttura tecnica e logica della rilevazione Documentazione ufficiale
Nota editoriale

Le fonti sono state selezionate in funzione delle informazioni effettivamente trattate nell’articolo, privilegiando documentazione primaria e istituzionale. Le procedure operative della Centrale dei Rischi possono essere aggiornate: per richieste e verifiche è opportuno fare riferimento alla versione corrente della documentazione pubblicata dalla Banca d’Italia.

Potrebbe interessarti...