Registro Merchant, scadenza a metà ottobre: cosa devono verificare ora imprese e intermediari
Il Registro dei Merchant non è più un adempimento in arrivo. È operativo dal 13 luglio 2026 presso l’OAM ai sensi dell’articolo 12-bis del D.Lgs. 141/2010 introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 212 in recepimento della direttiva UE 2023/2225. Dal 7 settembre è disponibile in area privata il servizio «Trasmissioni Merchant» con cui banche e intermediari comunicano i dati dei merchant convenzionati. Il termine per l’invio è quello dei tre mesi decorrenti dal 13 luglio: cade a metà ottobre ed è ormai vicino.
La ragione dell’intervento è nota. Una quota crescente del credito ai consumatori nasce nel punto vendita o nel checkout di un sito dove il rapporto commerciale e quello creditizio si sovrappongono. Quel punto è diventato un nodo della rete distributiva del credito e il Registro serve a renderlo visibile all’Organismo.
Due categorie e un primo filtro dimensionale
La Circolare OAM n. 70/26 distingue due figure. I Merchant Intermediari sono fornitori di beni o prestatori di servizi che in base a convenzioni con banche e intermediari presentano, propongono o concludono contratti di finanziamento destinati unicamente all’acquisto dei beni mobili, dei beni mobili registrati e dei servizi da essi offerti. I Merchant Creditori concludono direttamente contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita. Sono ammesse limitate spese per i ritardi nel rimborso.
Entrambe le definizioni si riferiscono a fornitori diversi dalle PMI e dalle microimprese secondo la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. La prima verifica per chi vende con finanziamento o concede dilazioni riguarda quindi la dimensione d’impresa. OAM indica come soggetti interessati i grandi punti vendita, i venditori sul web e i concessionari auto.
Chi compie materialmente l’adempimento
La distinzione tra le due figure determina anche chi agisce. Per i Merchant Intermediari non è il merchant a registrarsi al portale. Sono le banche e gli intermediari convenzionati che devono registrarsi creando un’area privata e poi accreditarsi con una webform firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato. Devono infine trasmettere via file XML i dati dei merchant con cui hanno stipulato convenzioni oltre alle successive variazioni come la cessazione di una convenzione. Un termine riguarda la fase di accreditamento: secondo il vademecum OAM la registrazione al portale decade se l’accreditamento non si perfeziona entro 30 giorni e in tal caso la procedura di registrazione va ripetuta.
Questo non significa che per il merchant non cambi nulla. La Circolare prevede che le banche comunichino i dati anche sulla base di dichiarazioni fornite sotto la propria responsabilità dagli stessi Merchant Intermediari. Chi vende con finanziamento convenzionato può quindi ricevere dai partner bancari richieste di dati strutturate e risponde di ciò che dichiara.
I Merchant Creditori seguono un percorso diretto. Devono registrarsi al portale con una PEC già attiva e poi presentare richiesta di iscrizione nella sezione dedicata con una webform firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato. Ai fini dell’efficacia dell’iscrizione è dovuta la tassa di concessione governativa di 168 euro una tantum. La Circolare non indica per i Merchant Creditori un termine analogo ai tre mesi previsti per le comunicazioni delle banche. Conviene quindi seguire le indicazioni pubblicate sul portale OAM.
I dati da raccogliere
L’elenco è più esteso di quanto la parola «registro» lasci intendere. Per i Merchant Intermediari le banche comunicano identificativo fiscale, denominazione e marchi utilizzati verso il pubblico, natura giuridica, PEC, codice Ateco, sede legale e tipologia di finanziamenti intermediati. Comunicano anche i dati delle sedi operative dirette e indirette e quelli del sito e-commerce diretto e indiretto. Le sedi indirette sono quelle affiliate al merchant in franchising. Per sedi e siti indiretti vanno indicati anche denominazione, identificativo fiscale e PEC del soggetto affiliato.
Per i Merchant Creditori l’allegato B richiede identificativo fiscale, denominazione, natura giuridica, codice Ateco e sede legale in Italia o all’estero. La PEC è obbligatoria. Vanno indicate le sedi operative con la data di inizio e l’URL del sito e-commerce diretto o indiretto oltre ai dati del soggetto affiliato ove ricorra.
Il Registro non fotografa dunque soltanto società ma reti: marchi, punti vendita, affiliati e domini.
Due figure, due percorsi
La distinzione da cui dipende l’intero adempimento.
Le definizioni OAM considerate nell’articolo riguardano fornitori diversi da PMI e microimprese secondo la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Merchant
Intermediario
- Ruolo del merchant
- Presenta, propone o conclude finanziamenti destinati all’acquisto dei propri beni o servizi.
- Canale OAM
- Trasmissione dei dati da parte dell’intermediario tramite file XML.
- Dati da presidiare
- Identificativi, marchi, PEC, ATECO, sede, finanziamenti, punti vendita, franchising e siti e-commerce.
Merchant
Creditore
- Ruolo del merchant
- Conclude direttamente il credito accessorio nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita.
- Canale OAM
- Registrazione al portale e richiesta diretta nella sezione dedicata, con webform firmata digitalmente.
- Da predisporre
- PEC attiva, firma digitale, dati societari, sedi, e-commerce ed eventuali soggetti affiliati.
Che cosa conviene verificare prima della scadenza
A titolo generale e senza sostituire l’esame del singolo caso le verifiche utili seguono questo ordine.
- Inquadramento. Stabilire se l’impresa rientra per dimensione nella definizione OAM e se opera come Merchant Intermediario o come Merchant Creditore.
- Mappa della rete. Per una catena con molti punti vendita o affiliati la ricostruzione di sedi dirette e indirette e dei domini e-commerce richiede tempo. È l’attività che la scadenza dei tre mesi comprime di più.
- Dati dei terzi. Gli affiliati in franchising comportano la raccolta di denominazione, identificativo fiscale e PEC di soggetti diversi dal merchant.
- Raccordo con le banche. Chi ha finanziamenti convenzionati può aspettarsi richieste di dati dai partner e può verificare con loro tempi e formato.
- Adempimenti diretti. Per i creditori: PEC attiva, firma digitale del legale rappresentante e pagamento della tassa.
Che cosa costa
Esiste già un costo certo per i Merchant Creditori: la tassa di concessione governativa di 168 euro dovuta una tantum. Restano invece da determinare i contributi destinati a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro e i costi di vigilanza. L’articolo 6 della Circolare rinvia a un provvedimento successivo per entità, modalità e tempi di riscossione. Chi pianifica i costi di compliance deve considerare questa voce nota ma non quantificata.
Una precisazione doverosa
La disciplina è recente e la sua attuazione è in corso. Questo articolo ha finalità informativa e ricostruisce il quadro normativo alla data di pubblicazione. La qualificazione di una specifica posizione aziendale e la verifica della soglia dimensionale richiedono l’esame del caso concreto. Vanno affrontate con i propri consulenti legali e di compliance e dove serve con l’intermediario convenzionato di riferimento.
Fonti e riferimenti
Fonti normative e documenti istituzionali utilizzati per la ricostruzione della disciplina del Registro Merchant.
Circolare n. 70/26
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Circolare n. 70/26 contenente disposizioni per la gestione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. n. 141/2010 (“Registro dei Merchant”). Roma, 28 maggio 2026.
Fonte primaria per definizioni, soggetti obbligati, modalità di comunicazione, dati degli allegati A e B e disciplina dei contributi.
Documento originaleVademecum Registro Merchant
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Registro dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano a titolo accessorio come intermediari del credito o come creditori.
Fonte operativa per registrazione, accreditamento, iscrizione dei Merchant Creditori, PEC, firma digitale, servizio «Trasmissioni Merchant» e tassa di concessione governativa.
Fonte ufficialeDecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Repubblica Italiana. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario. In particolare, art. 12-bis nel testo vigente.
Base legislativa nazionale del Registro Merchant, della registrazione e vigilanza e degli obblighi di comunicazione.
Testo vigenteDecreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212
Repubblica Italiana. Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6, 9 gennaio 2026.
Provvedimento che ha introdotto l’art. 12-bis nel D.Lgs. 141/2010 e quindi la disciplina legislativa del nuovo Registro.
Gazzetta UfficialeDirettiva (UE) 2023/2225
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. 2023. Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 30 ottobre 2023.
Quadro normativo europeo recepito in Italia dal D.Lgs. 212/2025.
EUR-LexRaccomandazione 2003/361/CE
Commissione europea. 2003. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2003/361/CE, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124, 20 maggio 2003, 36–41.
Fonte richiamata dalla disciplina OAM per determinare il perimetro dimensionale rilevante ai fini dell’inquadramento dei Merchant.
EUR-Lex
Il contesto del nuovo Registro
Due letture per collocare l’adempimento nel quadro più ampio del credito ai consumatori e della regolamentazione 2026.
Credito alle PMI 2026: cosa cambia con CRR3 e Basilea IV
Inquadra la Direttiva (UE) 2023/2225 tra le trasformazioni regolatorie che interessano il sistema del credito nel 2026, distinguendola dalla disciplina prudenziale CRR3.
Prestiti su misura per imprese e professionisti
Approfondisce il credito al consumo e la distinzione tra finanziamento personale e finanziamento finalizzato all’acquisto di uno specifico bene o servizio.
Dove la regola incontra il caso concreto
Tre questioni che richiedono una lettura ulteriore quando si passa dalla disciplina generale alla singola impresa.
Come si determina in concreto se un’impresa resta fuori dalla definizione di PMI o microimpresa?
La verifica dimensionale non coincide necessariamente con la sola lettura dei dati della singola società: la qualificazione richiede l’applicazione dei criteri previsti dalla disciplina europea richiamata dall’OAM.
Come cambia la mappatura quando punti vendita, franchising ed e-commerce appartengono a soggetti diversi?
La struttura della rete diventa parte dell’adempimento: sedi dirette e indirette, affiliati e canali digitali devono essere ricostruiti distinguendo correttamente soggetti e relativi dati.
Come organizzare il flusso informativo tra merchant e intermediari quando convenzioni e dati cambiano nel tempo?
La prima comunicazione non esaurisce il presidio: variazioni della rete e cessazioni delle convenzioni rendono rilevante anche la qualità del processo con cui le informazioni vengono mantenute aggiornate.







