Come la banca legge il bilancio. Analista esamina documenti finanziari con una lente d’ingrandimento durante la lettura del bilancio aziendale

Riclassificazione del bilancio: come la banca rilegge i numeri dell’impresa

Punto di partenza
A B

stesso fatturato · stesso utile netto

Prima degli indicatori

Riclassificazione

risultato economico debito
Lettura finanziaria

Due bilanci con lo stesso fatturato e lo stesso utile netto possono uscire dall’analisi creditizia come due imprese diverse, senza che nessuno dei due contenga un dato errato. La differenza nasce nelle ore di lavoro che precedono il calcolo di qualsiasi indicatore, quando il risultato economico e il debito vengono riscritti secondo criteri che non coincidono con quelli del bilancio civilistico.

Come la banca legge il bilancio

Un imprenditore che si presenta in banca porta con sé un numero al quale attribuisce un significato preciso: l’utile dell’ultimo esercizio. È il numero che ha commentato con il commercialista, che ha discusso in assemblea e sul quale ha pagato le imposte. Quel numero, però, raramente viene assunto da solo e senza elaborazioni nell’istruttoria. A seconda dell’intermediario e del modello di analisi, le grandezze contabili possono essere riclassificate, normalizzate o integrate. Prima di calcolare un rapporto di indebitamento o una copertura del servizio del debito, l’analista ricostruisce le grandezze di partenza secondo una logica finanziaria che risponde a una domanda diversa da quella del bilancio d’esercizio. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato dell’esercizio. L’analisi creditizia deve stimare quanta cassa ricorrente l’impresa produrrà e quanto debito effettivo dovrà servire.

Sono due domande legittime che producono due letture economico-finanziarie diverse dello stesso esercizio.

Il bilancio depositato non è un documento pronto per l’analisi

La prima ragione dello scarto è strutturale e non dipende dalla qualità del lavoro di chi redige il bilancio. Il codice civile consente alle società che non superano determinati limiti dimensionali di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis. Quando l’impresa si avvale di questa facoltà lo stato patrimoniale viene esposto per voci aggregate e, soprattutto, la società è esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 2425-ter.

La conseguenza pratica è rilevante. Il documento che descrive come la gestione ha prodotto o assorbito liquidità è precisamente quello che può mancare dal fascicolo depositato. L’analista deve quindi ricostruire il flusso di cassa per differenze fra due esercizi, e la ricostruzione è tanto più approssimativa quanto più il bilancio è aggregato.

C’è un secondo effetto, meno noto. La nota integrativa del bilancio abbreviato non è una versione ridotta dell’originale: è un elenco selettivo, che l’articolo 2435-bis costruisce richiamando alcuni numeri dell’articolo 2427 e omettendone altri. Fra quelli non richiamati figurano il numero 22, che impone il prospetto delle operazioni di locazione finanziaria con il valore attuale delle rate non scadute, e il numero 19-bis, che impone l’indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci con separata evidenza di quelli postergati. Sono le due informazioni che servono per ricostruire il debito reale. Un’impresa può quindi depositare un bilancio pienamente conforme che non contiene gli elementi necessari a leggerne la posizione finanziaria.

Questo non è un difetto della norma, che persegue una finalità di semplificazione amministrativa. È però un dato operativo che l’impresa dovrebbe conoscere, perché l’informazione mancante non viene dedotta a favore di chi la omette.

Le rettifiche che riscrivono il risultato economico

Sul conto economico la riclassificazione persegue un obiettivo dichiarato: separare ciò che l’impresa produrrà ancora da ciò che ha prodotto una sola volta. La prassi corrente fra analisti e intermediari, che non discende da un obbligo normativo uniforme, tende a isolare le componenti non ricorrenti e a normalizzare quelle influenzate da scelte discrezionali dei soci.

Rientrano tipicamente nell’esame le plusvalenze da cessione di cespiti, i contributi una tantum, le sopravvenienze, gli effetti di operazioni straordinarie, i compensi agli amministratori quando si discostano sensibilmente da un valore di mercato per la funzione svolta, i canoni di locazione verso parti correlate e la capitalizzazione di costi di sviluppo. Nessuno di questi elementi è irregolare. Ciascuno, però, modifica il risultato dell’esercizio senza modificare in misura corrispondente la capacità prospettica dell’impresa di generare cassa.

L’esito è un margine normalizzato che può essere superiore o inferiore a quello contabile. La direzione non è prevedibile a priori, e questo è il punto che molti imprenditori non considerano: la riclassificazione non è una revisione al ribasso per prudenza, è una ricostruzione che in alcuni casi migliora il profilo dell’impresa rispetto a quanto il bilancio mostra.

La logica della riclassificazione

Dal risultato contabile al margine normalizzato

Non si cerca un risultato più basso. Si cerca un risultato più rappresentativo della gestione ricorrente.

01 · Partenza Risultato
contabile

Ciò che emerge dal conto economico dell’esercizio.

Che cosa viene esaminato

valutazione caso per caso
Plusvalenze da cessione di cespiti
Contributi una tantum
Sopravvenienze
Operazioni straordinarie
Compensi agli amministratori
Locazioni verso parti correlate
Costi di sviluppo capitalizzati
Componenti non ricorrenti
02 · Esito

Margine normalizzato

Può risultare superiore
Può risultare inferiore

Normalizzare non significa penalizzare. Significa separare ciò che appartiene alla gestione ricorrente da ciò che non la rappresenta.

Le rettifiche che riscrivono il debito

Sul lato finanziario la ricostruzione incide sulla posizione finanziaria netta e segue una logica simmetrica: far emergere gli impegni che producono uscite finanziarie contrattualmente dovute anche quando la loro rappresentazione contabile non li colloca fra i debiti finanziari.

Il caso più frequente è il leasing. Nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali il locatario applica il metodo patrimoniale e rileva i canoni fra i costi della produzione, mentre il debito implicito non compare nel passivo. L’informazione resta disponibile nel prospetto richiesto dall’articolo 2427, numero 22, per le operazioni che trasferiscono al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici. Molti analisti la utilizzano per ricondurre il leasing a debito finanziario, con un doppio effetto: il debito aumenta del valore attuale delle rate non scadute mentre il margine operativo migliora, perché i canoni escono dai costi operativi.

Il secondo caso riguarda i finanziamenti dei soci. L’articolo 2467 del codice civile stabilisce, per le società a responsabilità limitata, che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando sono stati concessi in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Una parte degli analisti tratta i finanziamenti postergati come risorse assimilabili ai mezzi propri, escludendoli dal debito finanziario. Si tratta di una valutazione interpretativa, non di un automatismo: la qualificazione dipende dalle circostanze in cui il finanziamento è stato erogato, e alcuni intermediari la subordinano a un impegno formale dei soci a non chiedere il rimborso per la durata dell’operazione.

Rientrano nello stesso esame gli anticipi su fatture e le cessioni pro solvendo, che trasferiscono liquidità senza trasferire integralmente il rischio di mancato incasso, i debiti tributari o previdenziali rateizzati e gli impegni fuori bilancio quando rilevanti.

La logica della riclassificazione

Dalla PFN contabile al debito finanziario rettificato

L’obiettivo è ricostruire gli impegni finanziari effettivamente rilevanti, anche quando non coincidono con il debito esposto in bilancio.

01 · Partenza PFN
contabile

La posizione finanziaria che emerge dai dati di bilancio.

Che cosa può essere rettificato

trattamento non uniforme
Leasing Debito implicito residuo
Finanziamenti soci Se assimilati ai mezzi propri
Anticipi su fatture Liquidità anticipata da esaminare
Cessioni pro solvendo Il rischio non è trasferito integralmente
02 · Esito

Debito rettificato

Può risultare superiore
Può risultare inferiore

Debito contabile e debito finanziario rettificato non coincidono necessariamente. La differenza dipende dalla natura degli impegni e dai criteri adottati nell’analisi.

Due imprese, lo stesso utile, due letture opposte

L’esempio che segue è costruito a fini illustrativi. Non rappresenta un caso reale e non riproduce condizioni ottenibili da alcuna impresa.

Stesso
punto
di partenza

Due società di capitali chiudono l’esercizio con 8 milioni di euro di ricavi, 700.000 euro di margine operativo lordo e 240.000 euro di utile netto. Entrambe presentano una posizione finanziaria netta contabile di 1,7 milioni. Il rapporto fra indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo è identico per entrambe e si colloca a 2,43.

Impresa A Plusvalenza + leasing

Nel fascicolo dell’impresa A il margine comprende una plusvalenza di 150.000 euro derivante dalla cessione di un capannone non strumentale, evento che non si ripeterà. La nota integrativa espone inoltre contratti di leasing con canoni annui per 250.000 euro e un valore attuale delle rate non scadute pari a 900.000 euro. Ricondotta a logica finanziaria, l’impresa A presenta un margine normalizzato di 800.000 euro e un debito rettificato di 2,6 milioni. Il rapporto sale a 3,25.

Rapporto rettificato 3,25

Impresa B Finanziamenti soci postergati

Nel fascicolo dell’impresa B non compaiono componenti non ricorrenti né contratti di leasing. Fra i debiti figurano 500.000 euro di finanziamenti dei soci con clausola di postergazione. Se l’analista li assimila ai mezzi propri il debito rettificato scende a 1,2 milioni e il rapporto si colloca a 1,71.

Rapporto rettificato 1,71

Ai soli fini dell’esempio si ipotizza che l’intermediario, sulla base delle caratteristiche del finanziamento e degli eventuali impegni assunti dai soci, accetti di escludere i 500.000 euro dal debito finanziario rettificato. Non si tratta di una conseguenza automatica della postergazione civilistica.

Lo stesso indicatore, calcolato sugli stessi bilanci, passa da una perfetta parità a una distanza di quasi il doppio. Nessuno dei due bilanci è stato corretto e nessuna informazione è stata aggiunta dall’esterno. È cambiata soltanto la griglia di lettura, e con essa la percezione del rischio che l’intermediario è chiamato ad assumere.

01 Caso illustrativo

Stessi numeri contabili.
Due profili finanziari diversi.

La distanza emerge solo dopo aver normalizzato il margine e ricostruito il debito.

Indicatore chiave

PFN / MOL

Impresa A prima → dopo
Contabile 2,43
Rettificato 3,25
Impresa B prima → dopo
Contabile 2,43
Rettificato 1,71

Come cambia l’Impresa A

MOL contabile
€ 700.000
Rettifiche economiche
− € 150.000 plusvalenza non ricorrente
+ € 250.000 canoni leasing riclassificati
Margine normalizzato
700.000 − 150.000 + 250.000 € 800.000
PFN contabile
€ 1.700.000
Rettifica finanziaria
+ € 900.000 debito implicito leasing
PFN rettificata
1.700.000 + 900.000 € 2.600.000

Come cambia l’Impresa B

MOL contabile
€ 700.000
Rettifiche economiche
Nessuna rettifica nell’esempio
Margine normalizzato
Invariato € 700.000
PFN contabile
€ 1.700.000
Rettifica finanziaria
− € 500.000 finanziamenti soci postergati, nell’ipotesi di assimilazione ai mezzi propri
PFN rettificata
1.700.000 − 500.000 € 1.200.000
Ricavi € 8,0 mln
Utile netto € 240.000
PFN / MOL iniziale 2,43 ×

Nota metodologica. Esempio costruito esclusivamente a fini esplicativi. I trattamenti rettificativi non sono uniformi fra intermediari. Nell’Impresa B l’esclusione dei finanziamenti soci dal debito è un’ipotesi dell’esempio e non una conseguenza automatica della postergazione civilistica.

Va precisato che i trattamenti descritti non sono uniformi. Politiche creditizie, modelli interni e prassi di analisi differiscono fra intermediari, e lo stesso finanziamento soci può essere considerato quasi-equity da un istituto e debito da un altro. L’esempio mostra un meccanismo, non una regola di calcolo applicabile in modo identico ovunque.

La conseguenza sulla trattativa

L’impresa che non ha ricostruito il proprio bilancio riclassificato si trova in una posizione negoziale asimmetrica. Discute condizioni, importi e durate sulla base di grandezze che la controparte ha già sostituito con altre, e interpreta come rigidità commerciale quella che spesso è la conseguenza aritmetica di una lettura diversa dei medesimi documenti.

L’asimmetria produce due errori speculari. Il primo consiste nel sovrastimare la propria capacità di indebitamento, presentando richieste che l’analisi rettificata rende insostenibili. Il secondo, meno visibile ma altrettanto costoso, consiste nel sottostimarla: imprese che dispongono di margini normalizzati migliori di quelli contabili e che rinunciano a operazioni sostenibili, oppure accettano condizioni peggiori di quelle compatibili con il proprio profilo, semplicemente perché non hanno reso leggibile l’informazione che le avrebbe sostenute.

Quest’ultimo punto merita attenzione. Le informazioni che migliorano il profilo dell’impresa non emergono automaticamente. Un finanziamento soci postergato che non viene segnalato resta un debito. Una plusvalenza straordinaria che gonfia il margine può essere individuata senza difficoltà, mentre un costo non ricorrente che lo deprime può passare inosservato se nessuno lo evidenzia.

Che cosa può ricostruire l’impresa prima della richiesta

La ricostruzione non richiede strumenti sofisticati. Richiede che alcune domande vengano poste prima dell’istruttoria anziché durante.

L’impresa dovrebbe sapere quale parte del proprio risultato deriva da eventi non destinati a ripetersi e quale parte risente di scelte discrezionali dei soci. Dovrebbe conoscere il valore attuale delle rate di leasing non scadute, indipendentemente dal fatto che il proprio bilancio lo esponga. Dovrebbe distinguere, all’interno dei debiti verso soci, quelli postergati da quelli ordinariamente esigibili. Dovrebbe verificare la coerenza fra la propria rappresentazione del debito e quella che emerge dalla Centrale dei Rischi, che registra le esposizioni verso il sistema secondo logiche proprie. Dovrebbe infine ricalcolare gli indicatori principali sulle grandezze rettificate anziché su quelle contabili, verificando in particolare la copertura del servizio del debito con il simulatore DSCR o con un calcolo equivalente.

Il risultato di questo lavoro non è un documento da consegnare alla banca. È una base di conoscenza che consente di sapere in anticipo quale operazione ha una probabilità ragionevole di risultare sostenibile, quale informazione va resa esplicita e quali aspetti del profilo richiedono un intervento che non può essere improvvisato alla vigilia dell’istruttoria.

La bancabilità aziendale viene comunemente descritta come l’esito di una valutazione esterna. Osservata dal lato della costruzione dei dati, è anche il prodotto di una scelta informativa dell’impresa: quella di conoscere, prima di chiedere, la versione dei propri numeri sulla quale verrà effettivamente decisa la risposta.

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Profilo dell’operazione

Invio diretto a GrifoFinance
Informazioni
Apparato documentale

Fonti e riferimenti

Normativa primaria e principi contabili richiamati per documentare gli aspetti civilistici e contabili dell’analisi.

03 fonti normative 01 principio contabile 04 riferimenti verificati
  1. Normativa primaria · Bilancio abbreviato

    Repubblica Italiana. 2024. Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, art. 16 e testo aggiornato dell’art. 2435-bis del Codice civile.

    Riferimento per i limiti e la struttura del bilancio in forma abbreviata, l’esonero dal rendiconto finanziario e l’informativa ridotta prevista per le società che adottano tale forma di bilancio.

  2. Normativa primaria · Nota integrativa

    Repubblica Italiana. 2015. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, art. 6, modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio.

    Documenta, fra gli altri aspetti, l’informativa dell’art. 2427 sui finanziamenti effettuati dai soci e sulle operazioni di locazione finanziaria, nonché la disciplina del bilancio abbreviato.

  3. Normativa primaria · Finanziamenti soci

    Codice civile, art. 2467. Finanziamenti dei soci.

    Riferimento normativo per la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci nelle condizioni individuate dalla norma, tra cui l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  4. Principio contabile · Leasing

    Organismo Italiano di Contabilità. OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

    Riferimento per la rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo patrimoniale nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali e per la relativa informativa in nota integrativa.

Le fonti documentano la disciplina civilistica e contabile richiamata nell’articolo. Le modalità con cui banche e altri intermediari riclassificano o normalizzano le grandezze ai fini dell’analisi creditizia possono variare in funzione delle metodologie e dei modelli adottati e non discendono da un criterio normativo unico.

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