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Cessione crediti fiscali 2026: perché alcuni crediti trovano ancora acquirenti e altri no

Settembre 2026 · mercato dei crediti fiscali

A settembre il mercato non è chiuso. È diventato una questione di domanda residua.

Quanti acquirenti restano, con quale capienza e in quali anni. Sono queste variabili, più del nominale, a decidere se un credito si colloca.

Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2026

Due imprese aprono il cassetto fiscale nella stessa settimana e vi trovano lo stesso numero, cinquecentomila euro di crediti residui. Una arriverà al perfezionamento di un’operazione entro l’autunno. L’altra raccoglierà quotazioni non impegnative, richieste di integrazione documentale e infine silenzio. Il valore nominale è identico. La differenza sta quasi sempre dove il cedente non guarda, cioè non nel proprio credito ma nella composizione di ciò che è rimasto dal lato di chi compra.

Questo è il punto che distingue la domanda corretta da quella sbagliata. “Perché nessuno acquista il mio credito” viene formulata quasi sempre come una domanda sulla qualità dell’attivo. Nel 2026 la risposta riguarda in misura preponderante la struttura della domanda. La qualità del dossier determina il prezzo. L’esistenza di una controparte compatibile determina se esiste un’operazione. Sono due piani distinti e il secondo viene prima del primo.

Contenuto pubblicitario Cessione crediti fiscali 2026

Hai un credito fiscale residuo? La prima domanda non è quanto vale.

Prima di ipotizzare una cessione occorre verificare se la posizione presenta caratteristiche compatibili con il mercato residuo: cedibilità, annualità, documentazione e possibile presenza di controparti con adeguata capienza fiscale.

Chi è rimasto dal lato della domanda

Il perimetro dei possibili acquirenti non è definito dal mercato ma dalla norma. L’art. 121, comma 1 del D.L. 34/2020 costruisce una catena chiusa: la prima cessione può avvenire verso qualunque soggetto, poi sono ammesse due sole ulteriori cessioni e soltanto a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo dell’art. 64 dello stesso testo unico oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Alle banche resta poi un solo passaggio ulteriore verso i propri correntisti, senza facoltà di successiva cessione. Le pubbliche amministrazioni non possono in nessun caso essere cessionarie. Chi ricostruisce la propria posizione senza tenere conto di questo schema tende a sovrastimare la platea a cui si sta rivolgendo.

Dentro quel perimetro convivono oggi tre famiglie di acquirenti, ciascuna con un vincolo diverso e ciascuna per ragioni diverse meno attiva di quanto fosse due anni fa.

Domanda residua · settembre 2026

Chi è ancora dal lato della domanda

Tre famiglie di acquirenti restano operative, ma ciascuna incontra un vincolo diverso che restringe capacità, prezzo o convenienza.

01

Sistema bancario e assicurativo

Vincolo dominante

Quote annuali riarticolate e, per una parte dello stock, non ulteriormente cedibili.

Effetto operativo

La capienza già impegnata limita la capacità di assorbire nuove posizioni.

Conseguenza Domanda più selettiva e minore disponibilità a immobilizzare altra capacità fiscale.
02

Imprese con capienza fiscale propria

Vincolo dominante

La quota inutilizzata nell’anno non si riporta e non si rimborsa.

Effetto operativo

Ogni acquisto richiede una previsione credibile della futura capacità di compensazione.

Conseguenza Le annualità lontane restringono progressivamente la platea dei soggetti compatibili.
03

Professionisti e soggetti con capienza

Vincolo dominante

Il differenziale positivo può incidere sulla convenienza economica dell’operazione.

Effetto operativo

L’acquirente può reagire riducendo il prezzo offerto oppure rinunciando all’acquisto.

Conseguenza La domanda resta presente, ma diventa più sensibile alla convenienza netta.

La presenza di una categoria di acquirenti non implica automaticamente la compatibilità con una specifica posizione: annualità, capienza e vincoli normativi restano determinanti.

La prima è il sistema bancario e assicurativo. La sua capacità di assorbimento è stata compressa dal comma 3-ter dell’art. 121, introdotto in sede di conversione del D.L. 39/2024: per banche, intermediari vigilati, società di gruppi bancari e imprese di assicurazione, le rate annuali utilizzabili a partire dal 2025 dei crediti da Superbonus, barriere architettoniche e sismabonus dotati di codice identificativo univoco sono state riarticolate in sei quote annuali di pari importo e non possono essere cedute ad altri soggetti né ulteriormente ripartite, salva l’esclusione prevista per chi aveva acquistato a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento del nominale dichiarandolo entro il 31 dicembre 2024. La conseguenza economica è netta: una quota rilevante dello stock in mano al sistema finanziario è oggi un attivo immobilizzato, distribuito su un orizzonte più lungo e giuridicamente non rivendibile. Una banca in quella condizione non è un compratore prudente. È un soggetto che ha già impegnato la propria capienza in posizioni che non può girare a nessuno. Abbiamo ricostruito altrove perché le banche rallentano e quali canali restano.

La seconda famiglia è composta da imprese con capienza fiscale propria che acquistano per compensare. Qui il vincolo è nel terzo periodo del comma 3: la quota non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né chiesta a rimborso. Non si accumula, non si riporta, si perde. Chi acquista una rata con maturazione 2030 sta assumendo una previsione sul proprio debito fiscale e contributivo del 2030, al netto di quanto sarà già assorbito da altri crediti. A questo si sommano due blocchi che vanno tenuti distinti: quello generale sulla compensazione orizzontale in presenza di ruoli erariali scaduti, la cui soglia è scesa da 100.000 a 50.000 euro per effetto del comma 116 della Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), e quello specifico dei crediti da bonus edilizi previsto dall’art. 121, comma 3-bis, introdotto dall’art. 4 del D.L. 39/2024, che opera a 10.000 euro ma la cui attuazione resta demandata a un regolamento del Ministero dell’Economia che alle nostre verifiche non risulta adottato. Il primo è operativo e riduce già oggi la platea. Il secondo è una variabile da monitorare.

La terza famiglia è quella degli studi professionali e dei soggetti con capienza che acquistano sotto la pari per estinguere debiti tributari propri. Su questa componente è intervenuto il decreto correttivo Omnibus, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, entrato in vigore il 12 agosto 2026, che all’articolo 3 ha confermato per gli esercenti arti e professioni la qualificazione dei differenziali positivi da cessione o utilizzo in compensazione di crediti agevolativi come reddito di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva del 26 per cento, per i crediti acquistati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Un acquirente che vede tassato il proprio differenziale dispone di due sole reazioni, abbassare il prezzo offerto oppure uscire dal mercato. È un effetto di secondo ordine che a settembre non è ancora pienamente riflesso nelle quotazioni e che va osservato nelle prossime settimane.

Un mercato a stock, non a flusso

Sommate, queste tre condizioni descrivono una struttura di domanda che non si rigenera. Il mercato primario, quello in cui il beneficiario trasforma una detrazione in credito cedibile, è chiuso per costruzione normativa fuori dalla deroga dei crateri sismici. Non è rallentato da condizioni congiunturali e non riaprirà perché il prezzo diventa più interessante. Il mercato secondario continua a esistere ma si consuma: ogni rata compensata riduce la capienza disponibile per le rate successive, e gli acquirenti che escono non vengono sostituiti con la stessa intensità con cui il mercato perde capacità di assorbimento.

Un mercato a stock in esaurimento ha dinamiche opposte a quelle di un mercato in crescita. La liquidità tende a peggiorare nel tempo, perché i soggetti con capienza residua diminuiscono mentre le annualità superstiti si allontanano e richiedono quindi una previsione più lunga a chi deve assorbirle. Per chi detiene crediti la conseguenza operativa è che attendere non è una posizione neutra. È una scommessa contro la struttura del mercato, che può anche risultare corretta in casi specifici ma va assunta consapevolmente e non per inerzia.

Ciò che il cedente può modificare e ciò che non può

Da qui discende la distinzione più utile per chi si trova con un credito che non trova acquirenti, ed è una distinzione che il mercato raramente restituisce in modo esplicito. Le ragioni di un mancato collocamento appartengono a due gruppi con implicazioni opposte.

Al primo gruppo appartengono gli ostacoli non modificabili con la trattativa: la catena delle cessioni esaurita, che si conta sulle comunicazioni inviate e non sulle operazioni commerciali percepite; le rate riarticolate in sei quote ai sensi del comma 3-ter, che hanno perso la cedibilità; il divieto di cessione parziale successiva alla prima comunicazione, che impedisce di scomporre un lotto per adattarlo alla capienza di più acquirenti; la detrazione mai trasformata in credito quando l’opzione era esercitabile, che resta una posizione fiscale e non un attivo negoziabile; le annualità molto lontane, che restringono meccanicamente la platea perché richiedono a chi compra una previsione di capienza su un orizzonte che pochi soggetti sono disposti a impegnare. Quando l’ostacolo appartiene a questo gruppo, rivolgersi a un altro intermediario tende a riprodurre lo stesso esito, perché il vincolo non risiede nella rete commerciale della controparte ma nell’ammissibilità della posizione.

Al secondo gruppo appartengono gli elementi che dipendono dalla preparazione della posizione: la completezza del fascicolo rispetto alle voci dell’art. 121, comma 6-bis; la ricostruzione documentata della catena e del codice identificativo univoco prima di presentarsi a una controparte; la verifica della propria posizione debitoria erariale, che può rendere irrilevante ogni altra considerazione; la definizione del perimetro effettivamente collocabile, distinguendo le annualità da sottoporre al mercato da quelle che conviene compensare direttamente; la scelta di controparti selezionate in funzione delle annualità possedute anziché contattate indistintamente. Quando l’ostacolo appartiene a questo gruppo il problema è di istruttoria e si risolve prima di cercare l’acquirente, non durante la trattativa.

Sapere in quale dei due gruppi ricade la propria posizione orienta la decisione più di qualunque quotazione ricevuta, perché nel primo caso indica che la strada percorribile è un’altra e nel secondo indica esattamente dove intervenire.

Matrice operativa

Cosa può cambiare davvero prima di tornare sul mercato

Non tutti i mancati collocamenti hanno la stessa origine. Alcuni derivano da vincoli strutturali; altri dalla preparazione della posizione.

Gruppo A

Ostacoli non modificabili con la trattativa

Cambiare interlocutore non modifica la natura del vincolo.

01
Catena delle cessioni esaurita

Il limite dipende dalle comunicazioni già effettuate, non dalla percezione commerciale dell’operazione.

02
Quote riarticolate non più cedibili

La posizione può essere giuridicamente incompatibile con una nuova cessione.

03
Divieto di cessione parziale successiva

Il lotto non può essere scomposto liberamente per adattarlo alla capienza di più soggetti.

04
Detrazione mai trasformata in credito

La posizione resta fiscale e non diventa automaticamente un attivo negoziabile.

05
Annualità troppo lontane

La distanza temporale riduce il numero di soggetti disponibili a impegnare capienza futura.

Gruppo B

Elementi su cui il cedente può intervenire

Qui il problema è soprattutto di istruttoria, ricostruzione e compatibilità.

01
Completezza del fascicolo

La documentazione deve rendere verificabile la posizione senza trasferire sull’acquirente l’intero lavoro di ricostruzione.

02
Ricostruzione della catena

Passaggi e codice identificativo devono essere chiari prima dell’avvio della trattativa.

03
Verifica della posizione erariale

Eventuali blocchi alla compensazione possono rendere secondarie tutte le altre valutazioni.

04
Perimetro effettivamente collocabile

Occorre distinguere le annualità da sottoporre al mercato da quelle eventualmente utilizzabili in altro modo.

05
Selezione delle controparti

La compatibilità per annualità e capienza conta più della moltiplicazione indiscriminata delle richieste.

Se il vincolo è strutturale, la trattativa non lo rimuove. Se è istruttorio, la qualità della preparazione può cambiare radicalmente l’esito del confronto.

La prima verifica non riguarda il prezzo: riguarda la natura stessa dell’ostacolo.

Perché moltiplicare le richieste senza qualificare la pratica raramente aiuta

Confrontare più interlocutori è una scelta razionale. In un mercato privo di un indice di prezzo pubblico e con quotazioni disomogenee è spesso l’unico modo per capire dove si collochi realmente una posizione. Il problema nasce quando il confronto precede la qualificazione della pratica invece di seguirla.

Una posizione presentata senza fascicolo ricostruito, senza il quadro delle annualità residue e senza una verifica preliminare della compatibilità con il profilo della controparte riceve quotazioni indicative che non impegnano nessuno, consuma tempo negoziale e trasferisce sull’acquirente il costo dell’istruttoria, che in un mercato selettivo è precisamente il costo che l’acquirente evita quando può scegliere tra più posizioni. La stessa pratica, sottoposta agli stessi interlocutori dopo essere stata definita, produce risposte diverse non perché il credito sia cambiato ma perché è cambiato ciò che la controparte deve ricostruire da sola.

Va aggiunto un elemento che il cedente raramente considera. Un rifiuto è informazione sull’incontro tra quella posizione e quella controparte in quel momento, non un giudizio sull’attivo. Un credito perfettamente regolare può non trovare acquirenti perché nessuno dei soggetti contattati ha capienza nelle annualità disponibili. Lo stesso credito può risultare interessante per un soggetto con un profilo fiscale diverso. Confondere il segnale con il verdetto porta a due errori speculari: svendere una posizione sana oppure conservare una posizione non più cedibile aspettando condizioni migliori.

La domanda che precede il prezzo

La sequenza corretta non parte dall’importo. Parte dalla ricostruzione della posizione, prosegue con la verifica della cedibilità giuridica, che è una risposta binaria e non negoziabile, e arriva soltanto alla fine all’individuazione della controparte compatibile per annualità e capienza. Il prezzo è l’ultimo passaggio, perché è la conseguenza economica di condizioni che nella maggior parte dei casi sono state fissate anni fa, al momento della prima comunicazione dell’opzione.

Chi possiede crediti oggi ha quindi due strumenti di lavoro prima ancora di rivolgersi al mercato. Il primo è il confronto quantitativo tra cessione e utilizzo diretto, che si imposta con il simulatore dedicato e con il valutatore di prezzo. Il secondo è la verifica della propria posizione rispetto alle soglie che condizionano la compensazione, che può essere impostata con il calcolatore F24. Per il perimetro normativo aggiornato e per la ricostruzione completa delle fattispecie ancora ammesse resta il riferimento il quadro di settembre.

Nel 2026 il valore nominale è scritto nel cassetto fiscale. La possibilità concreta di monetizzarlo dipende da quante controparti restano, da quanta capienza possiedono negli anni in cui maturano le rate e dalla facilità con cui la posizione può essere verificata. Le prime due variabili dipendono dal mercato; sulla terza, invece, il cedente può incidere direttamente preparando la pratica prima di sottoporla a una controparte.

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Crediti fiscali residui · Cessione 2026

Il credito è nel cassetto fiscale.
Ma è ancora collocabile?

Nel mercato attuale il valore nominale, da solo, non consente di stabilire se esista una possibile operazione. Annualità residue, cedibilità della posizione, documentazione e presenza di controparti con capienza compatibile sono elementi che devono essere verificati prima di affrontare il mercato.

01 Cedibilità

Ricostruzione preliminare della posizione e dei passaggi già effettuati.

02 Annualità

Individuazione delle quote residue e degli esercizi nei quali possono essere utilizzate.

03 Controparti

Valutazione della possibilità di ricercare soggetti compatibili con le caratteristiche della posizione.

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Documentazione normativa

Fonti e riferimenti

06
Normativa primaria Testi coordinati Gazzetta Ufficiale
Fonte normativa primaria

Repubblica Italiana. 2020. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 121, “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, coordinato con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 25.

Testo coordinato ufficiale
Fonte normativa primaria

Repubblica Italiana. 2023. Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023.

Fonte ufficiale
Testo coordinato

Repubblica Italiana. 2024. Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67, con particolare riferimento all’art. 4 e alle modifiche dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2024.

Testo coordinato ufficiale
Legge di bilancio

Repubblica Italiana. 2025. Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, art. 1, comma 116.

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42.

Fonte ufficiale
Fonte normativa primaria

Repubblica Italiana. 2026. Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, art. 3, “Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta”.

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30. Entrata in vigore: 12 agosto 2026.

Articolo 3 e note ufficiali
Riferimento fiscale

Repubblica Italiana. 2024. Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 23, relativo all’aliquota del 26 per cento dell’imposta sostitutiva richiamata dall’art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Bilancio di previsione dello Stato per il 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027. Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Testo ufficiale ripubblicato

Apparato documentale selettivo: sono riportate esclusivamente le fonti normative necessarie a documentare i passaggi dell’articolo. La disciplina della cessione e dell’utilizzo dei crediti fiscali è stata oggetto di numerose modifiche successive e deve essere verificata con riferimento alla singola posizione e alla normativa vigente.

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