Cessione dei crediti fiscali, settembre 2026: cosa si può ancora cedere, a chi e a quali condizioni
Cessione dei crediti fiscali
Il mercato esiste ancora. Ma non per tutti i crediti.
Il mercato non è scomparso, ma è diventato più selettivo. Dopo anni di modifiche normative, blocchi e riaperture, facciamo il punto sulle operazioni ancora possibili e sulle condizioni che determinano oggi il valore effettivo di un credito.
Ultimo aggiornamento: 1° settembre 2026
Un’impresa edile che oggi apre il proprio cassetto fiscale e vede un credito da 400.000 euro pone quasi sempre la domanda sbagliata. Chiede quanto vale. La domanda corretta, e quella che determina se esisterà o meno un’operazione, è un’altra: quel credito è ancora cedibile, a chi, e a quale controparte residua della catena. Il prezzo viene dopo, ed è una conseguenza di condizioni che nella maggior parte dei casi sono già state fissate anni fa, al momento della prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Questo è il punto che distingue il mercato del 2026 da quello del 2021. Allora la cessione era un’opzione di fruizione: si sceglieva tra detrazione, sconto in fattura e cessione, e la liquidità era sostanzialmente disponibile. Oggi la cessione è un’operazione finanziaria su un attivo già esistente, con una domanda ristretta, una capienza fiscale scarsa e un perimetro giuridico che è più simile a quello di una cartolarizzazione che a quello di un’agevolazione. Chi continua a leggere il credito come un incentivo commette un errore di categoria, e paga quell’errore in punti percentuali oppure nell’impossibilità di concludere.
Financial Insight Panel
Il valore nasce dalla cedibilità
Nel mercato residuo dei crediti fiscali il nominale non è più il punto di partenza decisivo. Prima del prezzo vengono la possibilità giuridica di trasferire il credito, il numero di cessioni ancora disponibili, l’annualità delle rate e la capienza fiscale della controparte. Un credito formalmente esistente può quindi avere valori molto diversi, oppure non avere alcun mercato, se la catena è esaurita o la rateazione ne impedisce ulteriori trasferimenti. Per imprese e professionisti la conseguenza è operativa: cercare subito un acquirente può essere prematuro. La valutazione utile consiste prima nel ricostruire origine, documentazione e percorso del credito, quindi nel confrontare la cessione con la compensazione diretta. Nel 2026 la decisione finanziaria dipende meno dal nominale e molto di più dalla struttura concreta dell’attivo.
La fotografia al 1° settembre 2026
Alla data odierna il quadro normativo non presenta discontinuità rispetto a quello descritto nel nostro punto di luglio: nessun provvedimento ha riaperto la cessione o lo sconto in fattura per le spese correnti al di fuori delle deroghe già note, e l’impianto costruito tra il D.L. 11/2023, il D.L. 212/2023 e il D.L. 39/2024 (convertito dalla L. 67/2024) resta quello vigente, confermato dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
Un intervento estivo merita però attenzione, perché incide sulla domanda e quindi sul prezzo. Il decreto correttivo Omnibus, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha confermato all’articolo 3 che per gli esercenti arti e professioni i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi, compresi quelli da Superbonus, costituiscono reddito di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva del 26 per cento, per i crediti acquistati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Chi determina il reddito con le regole ordinarie può optare per l’applicazione retroattiva già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte già versate.
Tradotto in termini di mercato: una quota non marginale della domanda residua è composta da studi professionali e da soggetti con capienza fiscale che acquistano crediti sotto la pari per compensare i propri debiti tributari e contributivi. Se il differenziale tra prezzo pagato e valore nominale viene tassato, il rendimento netto dell’operazione si riduce, e l’acquirente reagisce nell’unico modo possibile, cioè abbassando il prezzo di acquisto oppure uscendo dal mercato. È un effetto di secondo ordine che a settembre 2026 non è ancora pienamente riflesso nelle quotazioni, e che va osservato nelle prossime settimane.
Che cosa significa davvero dire che “la cessione è finita”
L’affermazione circola da tre anni e continua a produrre errori operativi in entrambe le direzioni. Occorre distinguere tre piani che non coincidono e che seguono regole diverse.
Il primo piano riguarda l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione. Qui la chiusura è sostanzialmente completa: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 non è possibile optare per sconto in fattura o cessione del credito, salvo la deroga per i crateri sismici. Chi promette oggi a un committente uno sconto in fattura fuori da quel perimetro sta assumendo un rischio contrattuale e reputazionale serio.
Il secondo piano riguarda i crediti già validamente formati e presenti in un cassetto fiscale. Questi non sono stati toccati dal blocco. Il divieto colpisce l’atto di generare un nuovo credito attraverso l’opzione, non la circolazione di un credito che l’opzione l’ha già esercitata. Un credito nato da lavori del 2021 o del 2022, già oggetto di sconto in fattura, continua a esistere e, entro i limiti che vedremo, continua a poter circolare.
Il terzo piano riguarda le fattispecie ancora ammesse per le spese correnti, oggi concentrate nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e dagli eventi sismici del Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo l’art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 95/2025 convertito dalla L. 118/2025.
La confusione tra il primo e il secondo piano è la causa più frequente delle due scelte sbagliate opposte: rinunciare a monetizzare un credito storico ancora valido, oppure proporre a un cliente un meccanismo che non esiste più.
Mappa di accesso al mercato
Prima del prezzo viene lo stato del credito
Chiave di lettura. “Credito esistente” e “credito cedibile” non sono sinonimi. La verifica concreta richiede sempre la ricostruzione di origine, annualità, catena delle comunicazioni e regime applicabile.
Superbonus e bonus edilizi residui
Per il Superbonus la deroga dei crateri sismici è oggi l’unica finestra attiva sulle spese correnti, ed è una finestra doppiamente contingentata. Lo è nel tempo, perché riguarda spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, e lo è nelle risorse, perché opera entro un plafond complessivo di 400 milioni di euro, di cui 70 riservati al sisma del 2009, allocato con logica di sportello. Il Superbonus cosiddetto rafforzato, quello con maggiorazione del 50 per cento dei massimali per chi ha rinunciato al contributo pubblico, resta escluso dalla proroga.


Su un punto è corretto segnalare un’incertezza anziché risolverla d’ufficio. Il Decreto Omnibus ha ancorato la deroga agli interventi con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30 marzo 2024, richiamando l’art. 2, comma 3-ter.1 del D.L. 11/2023. La Legge di bilancio 2026 è intervenuta per estendere l’aliquota del 110 per cento anche alle istanze di contributo presentate prima di quella data, sanando una disparità che escludeva numerosi cantieri già avviati. Se e in quale misura tale estensione trascini con sé anche la possibilità di esercitare le opzioni dell’art. 121 è questione che le associazioni di categoria hanno posto esplicitamente e che, a nostra conoscenza, non ha ancora ricevuto un chiarimento ufficiale univoco. Per un’impresa che opera nel cratere, questo non è un dettaglio dottrinale: è la differenza tra un cantiere finanziabile e un cantiere che genera solo una detrazione a favore di un committente che potrebbe non avere capienza per assorbirla.
Per i bonus ordinari, invece, non c’è ambiguità. Nel 2026 producono esclusivamente detrazione in dichiarazione. Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75 per cento non è stato prorogato oltre il 31 dicembre 2025.
Superbonus 2026 · Crateri sismici · Cessione del credito
Operi in un cratere sismico?
Verifica se il tuo intervento rientra davvero nell’ultima finestra attiva.
Nel 2026 la possibilità di utilizzare ancora cessione del credito o sconto in fattura sulle spese correnti è concentrata nei territori interessati dalle deroghe sismiche. Ma territorio, data del procedimento, tipologia dell’intervento, disponibilità del plafond e regime applicabile devono essere verificati separatamente.
2026
La deroga opera entro un limite complessivo di risorse e non costituisce quindi una disponibilità illimitata.
Una quota del plafond complessivo è specificamente riservata agli interventi riferibili al sisma del 2009.
La disciplina richiamata nell’articolo riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.
Quattro domande prima di parlare di cessione
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01
Il territorio e l’intervento rientrano effettivamente nella deroga prevista per i crateri sismici?
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02
La data del procedimento edilizio o dell’istanza consente di ricondurre la posizione al regime ancora applicabile?
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03
L’agevolazione riconosciuta comporta anche la possibilità di esercitare l’opzione dell’art. 121, oppure resta utilizzabile soltanto come detrazione?
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04
Esistono ancora risorse disponibili nel plafond e una controparte potenzialmente compatibile con la struttura dell’operazione?
L’estensione dell’aliquota del 110 per cento introdotta dalla Legge di bilancio 2026 non consente, da sola, di concludere automaticamente che si estenda anche la facoltà di esercitare le opzioni di cessione o sconto. Per le posizioni interessate, questo passaggio richiede un inquadramento specifico prima di costruire qualsiasi operazione finanziaria.
Chi può comprare, e perché sono così pochi
La domanda “chi acquista crediti fiscali” ha una risposta giuridica e una risposta economica, e sono molto diverse tra loro.
Sul piano giuridico, l’art. 121, comma 1 del D.L. 34/2020 costruisce una catena chiusa. La prima cessione può avvenire verso qualunque soggetto. Successivamente sono ammesse due sole ulteriori cessioni, e soltanto a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo dell’art. 64 dello stesso testo unico, oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Esaurito questo numero, alle banche resta consentito un solo ulteriore passaggio, esclusivamente verso soggetti con cui abbiano un contratto di conto corrente, e senza facoltà di ulteriore cessione. Le pubbliche amministrazioni non possono in nessun caso essere cessionarie. A ciò si aggiunge il divieto di cessioni parziali successive alla prima comunicazione, con attribuzione al credito di un codice identificativo univoco.
Un’osservazione ricorrente merita una correzione, perché circola con frequenza anche in contesti professionali: i soggetti abilitati sono gli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, non i soggetti iscritti presso l’OAM. L’OAM è l’organismo che tiene gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, i quali svolgono attività di intermediazione e non acquistano crediti in proprio.
Sul piano economico, la catena spiega solo metà del problema. L’altra metà è nel comma 3-ter dell’art. 121, introdotto in sede di conversione del D.L. 39/2024. Per banche, intermediari vigilati, società di gruppi bancari e imprese di assicurazione, le rate annuali utilizzabili a partire dal 2025 dei crediti da Superbonus, barriere architettoniche e sismabonus dotati di codice identificativo univoco sono state riarticolate in sei rate annuali di pari importo, in luogo della rateazione originaria. E, soprattutto, quelle rate non possono essere cedute ad altri soggetti né ulteriormente ripartite, salvo l’esclusione prevista per chi aveva acquistato a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento del nominale e lo aveva dichiarato entro il 31 dicembre 2024.
È questa la ragione strutturale, molto più della prudenza degli uffici crediti, per cui il canale bancario oggi assorbe poco. Una parte consistente dello stock in mano al sistema finanziario è stata trasformata in un attivo immobilizzato, spalmato su un orizzonte più lungo e giuridicamente non rivendibile. Una banca in quella condizione non è un compratore riluttante: è un soggetto che ha già saturato la propria capienza con crediti che non può girare a nessuno.
Annualità e capienza fiscale dell’acquirente
Il credito d’imposta derivante dalle opzioni si utilizza in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione. La regola decisiva è nel terzo periodo del comma 3: la quota non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Non si accumula, non si riporta, si perde.
Questa regola sposta l’intero baricentro della valutazione. Il valore di un credito non dipende dalla solidità di chi lo vende, ma dalla capacità di chi lo compra di generare, in ciascuno degli anni futuri in cui la rata matura, un debito fiscale o contributivo sufficiente ad assorbirla. Un acquirente che compra una rata da 100.000 euro con scadenza 2030 sta scommettendo di avere, nel 2030, almeno 100.000 euro di debiti compensabili in eccesso rispetto a quanto già assorbito da altri crediti. Se sbaglia la previsione, quella rata non viene rinviata: evapora.
A questo si sovrappongono due vincoli di compensazione che è bene tenere distinti, perché vengono spesso confusi.
Il primo è il blocco generale della compensazione orizzontale in presenza di ruoli erariali scaduti, la cui soglia è stata abbassata da 100.000 a 50.000 euro con decorrenza 1° gennaio 2026. Chi supera quella soglia non compensa nulla, indipendentemente dal valore del credito posseduto.
Il secondo è il blocco specifico dei crediti da bonus edilizi previsto dall’art. 121, comma 3-bis, introdotto dal D.L. 39/2024, che opera con una soglia molto più bassa, 10.000 euro, ma la cui attuazione è espressamente demandata a un regolamento del Ministero dell’Economia. Alle nostre verifiche quel regolamento non risulta ancora adottato, e la disposizione resta pertanto priva di decorrenza operativa. È una delle variabili che possono cambiare rapidamente il quadro, e va monitorata.
Come si forma il prezzo di un credito fiscale nel 2026
Il prezzo non è una percentuale negoziata al buio. È il risultato di una sequenza di rettifiche applicate al valore nominale, ciascuna delle quali risponde a una domanda precisa dell’acquirente.
Formazione del prezzo
Cinque rettifiche separano il nominale dal valore effettivo
Il prezzo di un credito fiscale non nasce da una percentuale applicata al nominale, ma dalla sovrapposizione di tempo, rischio, cedibilità, capienza e costi di transazione.
Attualizzazione
Rischio documentale
Rischio di catena
Capienza e alternativa
Attriti di transazione
Va detto con chiarezza che per questo mercato non esiste un indice di prezzo pubblico, indipendente e verificabile. Le indicazioni che circolano sono ricostruzioni di operatori, non rilevazioni ufficiali, e vanno trattate come tali. Le rilevazioni interne di GrifoFinance a luglio 2026 indicavano un intervallo ampio, compreso tra il 60 e il 92 per cento del nominale a seconda della tipologia di bonus, dell’annualità e della qualità documentale. L’ampiezza di quell’intervallo non è imprecisione: è la misura di quanto poco conti il valore nominale rispetto alle caratteristiche specifiche del credito.
Perché 100 euro di credito fiscale non valgono 100 euro
La ragione principale è temporale ed è puramente aritmetica. Una rata di 100 euro incassabile fra quattro anni, valutata da un acquirente che richiede il 6 per cento annuo, vale oggi circa 79 euro. Lo stesso importo, valutato da chi richiede il 10 per cento perché percepisce un rischio maggiore, vale circa 68 euro. Nessuna trattativa può eliminare questo scarto, perché non è uno sconto commerciale: è il costo del tempo.
La seconda ragione è che il credito non è denaro, è capacità di non pagare imposte. Vale 100 solo per chi ha esattamente 100 di debito fiscale da estinguere nell’anno giusto. Per chiunque altro vale meno, e per chi non ha capienza in quell’anno vale zero.
La terza ragione è che il credito porta con sé un rischio che il denaro non ha, cioè la possibilità che l’amministrazione contesti a monte la spettanza della detrazione. Il rischio è attenuato, circoscritto e regolato, ma non è nullo, e chi compra lo prezza.
Due esempi numerici
Gli esempi che seguono sono costruzioni illustrative, non quotazioni. Servono a mostrare il meccanismo, non a stimare il valore di una posizione reale.
Caso A, credito con caratteristiche favorevoli. Credito residuo di 400.000 euro, articolato in quattro rate annuali da 100.000 euro utilizzabili dal 2027 al 2030, documentazione completa, catena di cessioni non esaurita, annualità omogenee. Ipotizzando un rendimento richiesto dall’acquirente del 6 per cento annuo, la somma delle rate attualizzate è pari a circa 346.500 euro, cioè l’86,6 per cento del nominale. Sottraendo circa un punto percentuale per costi di verifica e perfezionamento, si ottiene un ordine di grandezza intorno all’85 per cento. Il credito è collocabile, e la trattativa si gioca su pochi punti.
Caso B, credito difficilmente collocabile. Credito residuo di 120.000 euro, articolato in dieci rate da 12.000 euro utilizzabili dal 2027 al 2036, con un’asseverazione di congruità incompleta su una parte delle spese. Ipotizzando un rendimento richiesto del 10 per cento, coerente con l’orizzonte più lungo e con il maggior rischio documentale, la somma attualizzata è pari a circa 73.700 euro, cioè il 61,4 per cento del nominale. Ma il punto rilevante non è la percentuale. È che a quel livello di prezzo la platea di acquirenti disposti a impegnare capienza fiscale fino al 2036 su un dossier imperfetto si riduce a pochissimi soggetti, e in molti casi a nessuno.
E se lo stesso credito del caso B avesse già esaurito le cessioni disponibili, oppure fosse composto da rate riarticolate in sei quote ai sensi del comma 3-ter, non varrebbe il 61 per cento: non avrebbe prezzo, perché non sarebbe cedibile. Resterebbe solo la compensazione diretta, ammesso che esista capienza.
Questa è la lezione trasferibile dei due casi. La differenza tra un credito che si colloca e uno che non si colloca non è quasi mai una differenza di prezzo. È una differenza di ammissibilità.
Crediti fiscali · Cedibilità · Valore economico · Annualità residue
Il tuo credito assomiglia più al Caso A o al Caso B?
Due crediti fiscalmente esistenti possono avere prospettive di collocamento completamente diverse. Durata, annualità, catena delle cessioni, documentazione e capienza richiesta alla controparte possono incidere sul valore molto più del nominale indicato nel cassetto fiscale.
del credito
Poche annualità, dossier completo, catena ancora aperta
Un credito concentrato in pochi anni, con documentazione completa e possibilità residua di trasferimento presenta normalmente una struttura più semplice da sottoporre al mercato. La trattativa tende quindi a concentrarsi sul rendimento richiesto e sui costi dell’operazione.
Orizzonte lungo, rate ridotte, documentazione imperfetta
Quando il credito richiede capienza fiscale per molti anni e il dossier presenta lacune documentali, il problema può non essere soltanto il prezzo. Può ridursi drasticamente il numero delle controparti potenzialmente interessate.
Capire in quale profilo ricade il credito consente di distinguere una normale negoziazione economica da una posizione che richiede prima una verifica di cedibilità, documentazione e sostenibilità per la controparte.
Due diligence: che cosa guarda davvero chi compra
L’ossatura della verifica non è discrezionale, perché coincide in larga misura con l’elenco documentale dell’art. 121, comma 6-bis, che il cessionario acquisisce per collocarsi nel perimetro di esclusione della responsabilità solidale. Comprende, in sintesi: il titolo edilizio abilitativo o, in edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva con data di inizio lavori; la notifica preliminare all’azienda sanitaria locale o la dichiarazione sostitutiva che ne attesti la non debenza; la visura catastale ante operam o storica; fatture, ricevute e prova dei pagamenti; le asseverazioni obbligatorie sui requisiti tecnici e sulla congruità delle spese, con le ricevute di deposito; per gli interventi condominiali, la delibera e la tabella di ripartizione; per gli interventi di efficienza energetica diversi dal Superbonus, la documentazione prevista dal decreto requisiti tecnici del 6 agosto 2020; il visto di conformità; l’attestazione della controparte sull’osservanza degli obblighi antiriciclaggio; per il rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto ministeriale in materia di classificazione; e il contratto di appalto tra committente e impresa esecutrice.
A questo si aggiungono verifiche che nessuna norma elenca ma che ogni acquirente esperto compie: coerenza tra cassetto fiscale, contabilità e comunicazioni inviate; ricostruzione completa della catena delle cessioni e del codice identificativo univoco; assenza di sospensioni o segnalazioni sulla piattaforma dell’Agenzia; per i contratti superiori a 516.000 euro, il possesso della qualificazione SOA da parte dell’impresa esecutrice, requisito che se mancante travolge il beneficio a monte; e la posizione debitoria erariale del cedente, che può interferire con l’operatività del credito.
Perché una pratica viene rifiutata anche quando il credito è formalmente cedibile
Il rifiuto raramente arriva perché il credito non esiste. Arriva per una di queste ragioni, che vale la pena elencare perché coprono la quasi totalità dei casi che osserviamo.
La catena delle cessioni è esaurita e il cedente non lo sa, perché ha contato le operazioni commerciali e non le comunicazioni inviate. Le rate sono state riarticolate in sei quote e hanno perso la cedibilità. Il cedente vorrebbe cedere solo una parte del credito, ma il divieto di cessione parziale successiva alla prima comunicazione lo impedisce. Le annualità sono disomogenee e l’acquirente ha capienza solo su alcune, mentre il lotto non è scomponibile. Il volume è troppo contenuto perché il costo fisso dell’istruttoria sia sostenibile. La documentazione richiede una ricostruzione retroattiva che nessuno è più in grado di produrre, perché il tecnico o l’impresa non esistono più. Oppure, semplicemente, l’acquirente ha già saturato la propria capienza per gli anni in cui quelle rate maturano.
Nessuna di queste ragioni si risolve con una trattativa più aggressiva sul prezzo. Si risolvono, quando si risolvono, prima di cercare l’acquirente.
Mercato primario esaurito, mercato secondario residuo
Il mercato primario, quello in cui il beneficiario trasforma una detrazione in credito cedibile, è chiuso salvo la deroga sismica. Non è rallentato: è chiuso per costruzione normativa, e non riaprirà per effetto di condizioni di mercato più favorevoli.
Il mercato secondario esiste ancora ma ha una caratteristica che va compresa: è a stock, non a flusso. Non si alimenta di nuove emissioni, si consuma progressivamente man mano che le rate vengono compensate o perse. Un mercato a stock in esaurimento ha dinamiche opposte a quelle di un mercato in crescita. La liquidità non migliora con il tempo, peggiora, perché gli acquirenti con capienza residua diminuiscono e le annualità superstiti si allontanano. Per chi detiene crediti, questo significa che attendere non è una posizione neutra: è una scommessa contro la struttura del mercato.
Che cosa deve fare concretamente un’impresa che possiede crediti
La sequenza corretta è invariabilmente questa, e l’ordine conta più dei singoli passaggi.
Prima si ricostruisce la posizione: tipologia di ciascun credito, anno di formazione, annualità residue, catena delle comunicazioni, codice identificativo, stato della documentazione. Poi si determina la cedibilità giuridica, che è una risposta binaria e non negoziabile. Solo a quel punto si stima la capienza fiscale propria, anno per anno, perché la compensazione diretta è sempre l’alternativa di riferimento contro cui misurare qualunque offerta di cessione. Poi si verifica la posizione debitoria erariale, perché un ruolo scaduto oltre soglia rende irrilevante ogni altra considerazione. Infine si costruisce il fabbisogno finanziario reale, distinguendo l’urgenza di cassa dalla preferenza per il valore, perché le due cose portano a decisioni opposte.
Chi inverte questa sequenza, e comincia chiedendo un prezzo, ottiene quotazioni non impegnative che non significano nulla, e scopre gli ostacoli in fase di perfezionamento, quando il tempo negoziale è già stato consumato.
Outlook settembre-dicembre 2026: variabili da osservare
Non si tratta di previsioni, ma di punti di osservazione i cui esiti sono verificabili e modificano concretamente le decisioni.
Outlook normativo e di mercato
Cinque dossier possono cambiare il quadro entro fine 2026
Il perimetro attuale è relativamente definito, ma alcune variabili possono modificare disponibilità, convenienza economica e possibilità operative nel corso degli ultimi mesi dell’anno.
2026
- Disponibilità
Plafond dei crateri sismici
Il consumo del plafond destinato ai territori colpiti dagli eventi sismici non è oggetto di una rilevazione pubblica sistematica e periodica della capienza residua. Per chi opera in questi territori, il rischio non è tanto normativo quanto di allocazione delle risorse disponibili. - Interpretazione
Estensione delle opzioni
Resta aperto il chiarimento sull’estensione delle opzioni di cessione ai beneficiari rientrati nel perimetro dell’agevolazione grazie alla Legge di bilancio 2026. Il punto non riguarda l’aliquota del beneficio, ma la possibilità di trasformarlo effettivamente in credito cedibile. - Attuazione
Blocco a 10.000 euro
L’eventuale adozione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 121, comma 3-bis, renderebbe operativo il blocco della compensazione dei crediti edilizi in presenza di ruoli scaduti oltre la soglia di 10.000 euro. Finché manca l’attuazione, la disposizione resta un fattore da monitorare più che una condizione operativa consolidata. - Prezzi
Effetto D.Lgs. 148/2026
Il mercato deve ancora assorbire pienamente gli effetti del D.Lgs. 148/2026, in particolare per gli acquirenti professionali soggetti alla nuova tassazione del differenziale. La variabile da osservare è quanto del maggiore carico fiscale venga trasferito sui prezzi di acquisto richiesti ai cedenti. - Scenario 2027
Prossima legge di bilancio
La manovra per il 2027 entrerà nel vivo proprio nell’ultimo trimestre dell’anno. I suoi contenuti determineranno il quadro delle aliquote dei bonus ordinari, che nella disciplina attuale sono destinate a ridursi ulteriormente. Le decisioni assunte per il 2027 influenzeranno anche le aspettative e il comportamento degli operatori già nel 2026.
Sullo sfondo, un elemento di lungo periodo che raramente entra nelle analisi: l’art. 121, comma 1-sexies consente a banche e intermediari vigilati, in caso di capienza fiscale esaurita, di utilizzare i crediti relativi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per sottoscrivere titoli di Stato con scadenza non inferiore a dieci anni, entro il 10 per cento della quota annuale eccedente, con primo utilizzo possibile a partire dalle emissioni ordinarie del 1° gennaio 2028. È una valvola di sfogo per il sistema finanziario, non per le imprese, ma la sua attuazione inciderà sulla capienza degli acquirenti istituzionali negli anni in cui maturano le rate più lontane.
Prima di cercare un acquirente: i sette controlli da fare sul proprio credito
I primi due controlli determinano se un’operazione è possibile. Gli altri cinque determinano a quali condizioni. Nessuno dei sette richiede di conoscere il prezzo di mercato, e tutti e sette vanno completati prima di chiederlo.
Sequenza di verifica
Sette controlli, ma non tutti pesano allo stesso modo
Il passo successivo
Se la ricostruzione della posizione mostra che il credito è cedibile, la scelta successiva non è tra cedere e non cedere, ma tra cessione, compensazione diretta e combinazione delle due sulle diverse annualità. È un confronto quantitativo, non un’opinione, e può essere impostato con il simulatore cessione vs compensazione e con il valutatore di prezzo.
Se invece la ricostruzione mostra ostacoli sulla cedibilità o sulla documentazione, il passaggio utile è una verifica preliminare della posizione, non la ricerca di un acquirente. GrifoFinance opera come mediatore creditizio iscritto all’OAM al n. M538: analizza il fabbisogno, esamina la documentazione e mette in relazione l’impresa con banche e intermediari autorizzati. Non acquista crediti in proprio, non sostituisce il consulente fiscale e non può garantire l’esito di alcuna operazione, che dipende dalla normativa applicabile, dalla qualità della posizione e dalla disponibilità delle controparti.
Crediti fiscali · Annualità 2028–2029 · Liquidità d’impresa
Hai crediti con annualità
2028 e 2029?
Prima del prezzo, verifica quanto valgono davvero per la tua impresa.
La valorizzazione di un credito fiscale non dipende soltanto dallo sconto proposto da un potenziale acquirente. Cedibilità residua, annualità, documentazione, capienza fiscale e fabbisogno di liquidità possono modificare in modo sostanziale il risultato economico dell’operazione.
2029
Ricostruire la catena delle cessioni e verificare se esistano ancora passaggi consentiti per quello specifico credito.
Confrontare valore nominale, anni di utilizzo, rendimento richiesto dalla controparte e costi connessi al perfezionamento.
Valutare quanto l’impresa possa compensare direttamente e quale parte del credito abbia invece senso sottoporre al mercato.
Una verifica preliminare serve a capire se la cessione sia ancora possibile e se rappresenti realmente l’alternativa finanziaria più coerente rispetto alla compensazione diretta o ad altre soluzioni di liquidità disponibili per l’impresa.
Domande di chiusura
Prima di considerare chiuso il dossier
Apparato documentale
Fonti e riferimenti
Normativa primaria e documentazione istituzionale utilizzate per ricostruire il perimetro della cessione dei crediti fiscali, le condizioni di circolazione, gli obblighi documentali e le principali modifiche applicabili al quadro descritto nell’articolo.
Architettura normativa
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01Fonte primaria
Repubblica Italiana. 2020. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare artt. 119, 119-ter, 121 e 122-bis.
Fonte normativa centrale per Superbonus, opzioni di sconto e cessione, circolazione dei crediti, utilizzo delle quote, responsabilità dei cessionari e controlli preventivi.
Normattiva Testo normativo -
02Fonte primaria
Repubblica Italiana. 2023. Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
Introduce il blocco generalizzato delle nuove opzioni, disciplina le deroghe e interviene sul perimetro della responsabilità nella cessione dei crediti.
Normattiva Testo normativo -
03Fonte primaria
Repubblica Italiana. 2023. Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla Legge 22 febbraio 2024, n. 17.
Interviene sulle agevolazioni degli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 34/2020 e restringe ulteriormente il regime delle opzioni e delle agevolazioni edilizie.
Normattiva Testo normativo -
04Fonte primaria
Repubblica Italiana. 2024. Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67.
Ulteriore revisione delle deroghe alla cessione e allo sconto, disposizioni sui territori colpiti da eventi sismici e modifiche alla disciplina di utilizzo e circolazione dei crediti edilizi.
Normattiva Testo normativo -
05Fonte primaria
Repubblica Italiana. 2025. Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118.
Rilevante per la disciplina applicabile nel 2026 agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e per il perimetro delle residue opzioni.
Normattiva Testo normativo -
06Legge di bilancio
Repubblica Italiana. 2025. Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026–2028.
Fonte utilizzata per il quadro delle agevolazioni applicabile nel 2026 e per gli interventi legislativi richiamati nell’articolo.
Normattiva Testo normativo -
07Fonte primaria · aggiornamento 2026
Repubblica Italiana. 2026. Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148. Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli e semplificazione.
Pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30; rilevante per il trattamento fiscale dei differenziali connessi ai crediti agevolativi acquistati dagli esercenti arti e professioni.
Normattiva Documento originale -
08Fonte primaria · qualificazione SOA
Repubblica Italiana. 2022. Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 10-bis, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.
Disciplina la qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 per lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Normattiva Articolo 10-bis
Requisiti tecnici e documentali
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09Decreto tecnico
Ministero dello Sviluppo Economico. 2020. Decreto 6 agosto 2020. Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.
Fonte richiamata nell’articolo per la documentazione e i requisiti tecnici relativi agli interventi di efficienza energetica.
Gazzetta Ufficiale Fonte ufficiale -
10Decreto tecnico
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2017. Decreto 28 febbraio 2017, n. 58. “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Fonte normativa tecnica richiamata per la documentazione relativa agli interventi di riduzione del rischio sismico.
Stato della fonte Riferimento verificato su documentazione ufficiale della Gazzetta Ufficiale; nessun collegamento diretto inserito.
Funzionamento operativo della cessione
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11Documento istituzionale
Agenzia delle Entrate. La piattaforma “Cessione Crediti”: come funziona, quando si utilizza.
Documentazione ufficiale sul funzionamento della piattaforma, sull’accettazione e il rifiuto dei crediti, sulle successive cessioni e sui limiti temporali di utilizzo in compensazione.
Agenzia Entrate Consulta la fonte







