Superbonus sismico 2026: l’ultima finestra ancora aperta
C’è una cosa che accomuna quasi tutti gli operatori del settore in questo momento: la certezza che il Superbonus sia morto. Chiuso, esaurito, sepolto sotto tre anni di controriforma normativa. E in larga parte è vero. Ma non del tutto.
Esiste ancora una finestra operativa — piccola, geograficamente circoscritta, con una scadenza che brucia — che riguarda le zone colpite dai terremoti del Centro Italia tra il 2016 e il 2017, più il sisma di Ischia del 2017. Una proroga che non ha fatto rumore mediatico, probabilmente perché interessa troppo poche persone per finire sui titoli nazionali. Ma per chi abita in quei comuni, o lavora con i proprietari di quegli immobili, ignorarla sarebbe un errore difficile da giustificare.
La misura che è sopravvissuta
La norma di riferimento è l’articolo 119, comma 8-bis.1 del D.L. 34/2020, nella versione consolidata dopo la Legge di Bilancio 2024. Per le unità immobiliari situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 — parliamo di oltre 130 comuni tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo — e da quello del 2017 a Ischia, la detrazione al 110% rimane accessibile fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di fruire del relativo credito d’imposta entro i termini di proroga stabiliti.
Ma il punto che molti trascurano è un altro: la cessione del credito e lo sconto in fattura — aboliti per la generalità dei casi dall’art. 2 del D.L. 11/2023 — sopravvivono qui, in deroga esplicita, per questa categoria di interventi. Non è un’eccezione piccola. È la differenza tra una misura teoricamente accessibile e una concretamente utilizzabile da chi non ha capienza fiscale.
Il perimetro geografico conta
I comuni ammessi non sono decisi caso per caso: derivano dagli allegati ai vari DPCM di declaratoria dello stato di emergenza. Gli elenchi originali sono depositati presso la Struttura commissariale — oggi l’Ufficio speciale per la ricostruzione (o le sue articolazioni regionali) — e includono centri come L’Aquila, Amatrice, Norcia, Accumoli, Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia, e decine di altri centri minori spesso dimenticati dalle statistiche nazionali ma tutt’altro che privi di patrimonio immobiliare da recuperare.
Ischia ha una lista separata, più ridotta: Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, i più colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
Chi opera in questi territori — geometri, ingegneri, commercialisti — conosce bene la frammentazione normativa. Il problema non è mai stato capire se la misura esiste, ma navigare tra le versioni successive della norma, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti che spesso arrivano in ritardo rispetto alle scadenze.
| Evento sismico | Regioni coinvolte | Esempi di comuni ammessi | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Sisma Centro Italia 2016–2017 | Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo | Amatrice, Norcia, Accumoli, Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia | DPCM declaratoria stato di emergenza; allegati USR regionali |
| Sisma Ischia 2017 | Campania | Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio | DPCM 28 agosto 2017; lista allegata |
La questione dei 400 milioni
Qui sta il nodo più delicato. La proroga non è illimitata: il D.L. 104/2023 e la successiva Legge di Bilancio hanno introdotto un tetto di spesa complessivo di 400 milioni di euro per le detrazioni riferite a queste aree. Una volta esaurita la capienza, la misura si chiude — indipendentemente dalla scadenza temporale.
Quanto sia stato già consumato di quel plafond non è facile stabilirlo con precisione. Il monitoraggio ENEA registra le spese ammesse a detrazione con ritardi strutturali, e le elaborazioni aggiornate non sempre sono accessibili in tempo reale. Resta da vedere se e quando il Ministero dell’Economia emetterà comunicazioni ufficiali sull’avanzamento della spesa, come già accaduto in passato con il Superbonus ordinario. La prudenza operativa suggerisce di non aspettare: il rischio di accedere troppo tardi a uno strumento che si esaurisce è reale.
Chi può cedere, e come
La cessione del credito in quest’ambito funziona secondo il meccanismo generale previsto prima delle restrizioni del 2023 — con alcune condizioni da rispettare.
Il soggetto cedente dev’essere il beneficiario della detrazione: il proprietario dell’immobile situato nel comune ammesso, che ha sostenuto le spese per gli interventi ammissibili. Non basta risiedere in zona sismica: l’immobile deve trovarsi nel comune inserito negli elenchi ufficiali, e le spese devono rientrare nelle categorie previste dal Superbonus (interventi trainanti antisismici, con o senza trainati energetici).
La cessione avviene tramite il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate — piattaforma cessione crediti — dopo aver ottenuto il visto di conformità da un CAF o professionista abilitato e l’asseverazione tecnica. Il cessionario, tipicamente una banca o un intermediario finanziario, acquisisce il credito applicando uno sconto sul valore nominale: la forbice oggi si è notevolmente ristretta rispetto al 2021-2022, ma esistono ancora operatori attivi su questa tipologia, probabilmente anche perché il volume è contenuto e il rischio di contestazione normativa è inferiore rispetto al pregresso.
Lo sconto in fattura rimane un’alternativa teoricamente praticabile, ma nella realtà richiede che l’impresa esecutrice abbia capacità di assorbire il credito — o accordi preesistenti con cessionari — e questo, nel mercato attuale, è tutt’altro che garantito.
| Fase | Adempimento | Soggetto responsabile | Note operative |
|---|---|---|---|
| 1 | Verifica ammissibilità immobile | Proprietario / tecnico abilitato | Controllo iscrizione comune negli elenchi DPCM; verifica tipologia intervento |
| 2 | Asseverazione tecnica | Ingegnere o architetto abilitato | Requisiti antisismici e/o energetici; deposito su portale ENEA o Sportello Unico |
| 3 | Visto di conformità | CAF o professionista abilitato | Obbligatorio per cessione e sconto in fattura; verifica documentazione fiscale |
| 4 | Accordo con il cessionario | Proprietario / intermediario | Banca o intermediario finanziario; negoziazione sconto sul valore nominale del credito |
| 5 | Comunicazione cessione ad AdE | Professionista abilitato | Piattaforma telematica Agenzia delle Entrate; tempi variabili; monitorare disponibilità plafond |
Chi guadagna e chi rischia di restare fuori
Il vantaggio concreto è per i proprietari di immobili nelle zone colpite che non potrebbero altrimenti sostenere i costi di riqualificazione. Spesso si tratta di prima casa, spesso di nuclei familiari con redditi medi o bassi, per definizione privi della capienza fiscale necessaria a sfruttare una detrazione in dieci anni.
Chi guadagna davvero, in questo meccanismo residuale, sono gli intermediari finanziari che acquistano crediti a sconto su un mercato dove l’offerta si è drasticamente ridotta: meno concorrenza, condizioni di acquisto più selettive, margini potenzialmente interessanti.
Il rischio maggiore per i beneficiari è duplice: aspettare troppo ed esaurire il plafond prima di completare le pratiche, oppure affidarsi a soggetti che promettono cessioni in tempi rapidi senza verificare l’effettiva disponibilità del cessionario a perfezionare l’operazione. Il mercato delle cessioni di credito edilizio ha lasciato molte vittime negli ultimi tre anni — e anche in uno spazio residuale come questo, la diligenza nella scelta degli interlocutori non è un optional.
C’è un aspetto che difficilmente finirà nel dibattito pubblico: questa proroga, tecnicamente ancora operativa, fotografa un modello di politica editoriale — e fiscale — piuttosto italiano. Si chiude una misura con grande clamore, si lascia sopravvivere un’eccezione geografica che non fa notizia, e nel frattempo la comunicazione istituzionale verso i beneficiari potenziali rimane insufficiente. Quante famiglie nei comuni del cratere sismico sanno ancora di avere questo strumento a disposizione? La domanda, purtroppo, è tutt’altro che retorica.
Domande frequenti sulla cessione del credito Superbonus nelle zone sismiche
Chi può ancora utilizzare la cessione del credito Superbonus nel 2026?
La cessione del credito Superbonus al 110% è ancora disponibile nel 2026 esclusivamente per i proprietari di immobili situati nei comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017. I comuni ammessi sono quelli inseriti negli allegati ai DPCM di declaratoria dello stato di emergenza. La misura è in deroga esplicita alle restrizioni introdotte dal D.L. 11/2023, che ha eliminato cessione e sconto in fattura per la generalità degli interventi.
Quali sono i comuni del cratere sismico ammessi al Superbonus 2026?
I comuni ammessi includono oltre 130 centri tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo — tra cui Amatrice, Norcia, Accumoli, Arquata del Tronto e Castelluccio di Norcia — e i comuni ischitani di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Gli elenchi completi e aggiornati sono disponibili presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) regionali e nei DPCM ufficiali di emergenza.
Entro quando scade la possibilità di cedere il credito Superbonus per i terremotati?
Le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2025 per maturare il diritto alla detrazione al 110%. La cessione del credito può essere comunicata all’Agenzia delle Entrate successivamente, entro i termini previsti. Attenzione: la misura è soggetta a un plafond complessivo di 400 milioni di euro — una volta esaurito, non sarà possibile accedere alla cessione indipendentemente dalla scadenza temporale.
Come funziona la procedura per cedere il credito Superbonus nelle zone sismiche?
La procedura prevede: verifica dell’ammissibilità dell’immobile tramite i registri ufficiali, asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato (ingegnere o architetto), acquisizione del visto di conformità da un CAF o professionista fiscale abilitato, accordo con un istituto di credito o intermediario finanziario disposto ad acquistare il credito, e comunicazione della cessione tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è il plafond da 400 milioni di euro per il Superbonus sismico?
Il D.L. 104/2023 e la Legge di Bilancio 2024 hanno fissato un tetto massimo di spesa pari a 400 milioni di euro per le detrazioni Superbonus riferite alle zone sismiche ancora ammesse. Si tratta di un limite complessivo: quando la soglia viene raggiunta, la misura si chiude automaticamente, anche prima della scadenza del 31 dicembre 2025. Il monitoraggio del plafond residuo non è in tempo reale, il che rende consigliabile avviare le pratiche senza attendere.
