Cessione credito bonus edilizi

Bonus edilizi: interventi di ristrutturazione

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (bonus edilizi) e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Se vuoi approfondire la conoscenza di questo argomento, puoi scaricare l’apposita Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate e disponibile qui.

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A proposito di bonus edilizi

Bonus edilizi, Piattaforma cessione crediti aggiornata: tracciabilità, divieto di cessione parziale di rate annuali e quarta cessione banche dal 15 luglio.

Con provvedimento del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate recepisce le novità del Sostegni-ter e aggiorna la Piattaforma cessione crediti disponibile in area riservata, sia per quanto riguarda il divieto di cessioni parziali dopo la prima sia per quanto riguarda la nuova cessione a disposizione delle banche verso i propri correntisti, che si possono comunicare dal prossimo 15 luglio.

Cessionari e fornitori devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione attraverso la Piattaforma.

Piattaforma cessione crediti: nuove regole

In base a quanto previsto dalla legge di conversione del Sostegni-ter (articolo 28 del DL 4/2022), adesso si prevede:

  1. la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche, intermediari abilitati, società di un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
  2. i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, inoltre, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che, dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione:

  • i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i crediti ad altri soggetti compresi istituti di credito e intermediari finanziari, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di altri soggetti “qualificati”;
  • i primi cessionari, se la Comunicazione è stata inviata entro il 16 febbraio, possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
  • alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione (le funzionalità della Piattaforma consentiranno di comunicare tali cessioni a partire dal 15 luglio).

La piattaforma web è aggiornata per le prime comunicazioni a partire dal 1° maggio 2022, per le quali i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successive e, a tal fine, al bonus è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate entro il 30 aprile, comprese quelle relative alle spese 2020 e 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022).

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