Cessione del credito: superbonus 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione.
Superbonus
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires (ad esempio le società di capitali) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi sopra descritti vengono definiti “trainanti”
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Questi altri interventi vengono invece definiti “aggiuntivi” o “trainati”
Detrazione 110%
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La possibilità di cessione riguarda anche gli interventi:
- di recupero del patrimonio edilizio;
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto “Bonus Facciate” 90%);
- di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
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Aggiornamenti sul Superbonus 110%
Il dramma 2022 per la cessione del credito
A seguito delle misure introdotte nel 2022 a partire dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) la situazione nel comparto dell’edilizia privata ha cominciato ad ingarbugliarsi con una misura fiscale (il superbonus 110%) e degli interventi entrati ormai nell’immaginario collettivo senza più quell’alone di incertezza, paura o diffida che aveva caratterizzato il 2020 e che nel 2021, dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), aveva cominciato a produrre numeri in continua crescita.
A questa maggiore consapevolezza e fiducia si sono affiancate le modifiche al meccanismo della cessione del credito che non hanno bloccato gli interventi con nuovi adempimenti o controlli ma hanno messo un grosso cartello “STOP” alle possibilità di cedere il credito maturato soprattutto da imprese e professionisti a seguito di sconto in fattura. Stop che, come sempre accade in questo settore, ha riguardato tutti i crediti, sia quelli già maturati e non ancora ceduti prima di gennaio 2022 che quelli per interventi successivi.
Fatto sta che l’impossibilità di cedere il credito indiretto non ha fatto diminuire il numero di interventi in corso d’opera (lo dimostra il report Enea aggiornato a maggio 2022) ma di contro ha generato situazioni drammatiche per chi si è trovato ricco di crediti fiscali e ma un portafoglio vuoto. Numeri allarmanti sono stati evidenziati dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).
Cessione del credito: la risoluzione al Senato
Alla luce di queste considerazioni e con in ballo la conversione di due importanti decreti legge (il n. 36/2022, Decreto PNRR 2, e il n. 50/2022, Decreto Aiuti) la Commissione 10ª Industria Commercio Turismo del Senato ha approvato la risoluzione n. 1205 che impegna il Governo:
- ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le imprese del settore di operare nell’ambito degli interventi previsti dal Superbonus 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo sblocco dei crediti d’imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime imprese,
- ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta derivanti ai propri correntisti corporate rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, e anche valutando l’opportunità di coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.
Cessione del credito: gli effetti della risoluzione
Gli effetti della risoluzione li conosceremo quando saranno approvate le leggi di conversione del Decreto PNRR 2 e del Decreto Aiuti. Da ricordare, infatti, che fino ad oggi, in tutte le conversioni in legge il Governo ha utilizzato il voto di fiducia riducendo il ruolo del Parlamento a mera comparsa dell’attività legislativa.
È chiaro che la risoluzione è un atto ufficiale del Parlamento che il Governo dovrà tenere in considerazione ma è altrettanto lampante l’intolleranza di quest’ultimo nei confronti del superbonus 110% e della cessione del credito.
Al momento l’unica certezza sono le date:
- 29 giugno 2022, scadenza della conversione in legge del Decreto Legge n. 36/2022;
- 16 luglio 2022, scadenza della conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle due leggi di conversione avremo maggiori possibilità di comprendere al meglio il valore di questa risoluzione sulle decisioni del Governo.
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