Preliminari di compravendita: ora è possibile registrarli online
La registrazione telematica dei preliminari di compravendita è ora possibile grazie alla nuova procedura online dell’Agenzia delle Entrate. Basta compilare il nuovo modello RAP e allegare il contratto e altri documenti.
I preliminari di compravendita vanno online
È stato inaugurato il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente di registrare i preliminari di compravendita online, senza doversi recare personalmente presso un ufficio. Grazie a questo nuovo strumento, è possibile inviare la richiesta direttamente dal proprio computer, allegando il contratto e altre documentazioni, come ad esempio le planimetrie.
Il 1° marzo scorso, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che ha approvato l’aggiunta di un modulo al modello per la “Registrazione di atto privato” (RAP), già utilizzato per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. Questa decisione ha permesso l’inclusione dei preliminari di compravendita tra i documenti registrabili attraverso la procedura RAP.
In passato, per registrare i contratti preliminari di compravendita era obbligatorio presentarsi personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula dell’atto. Tuttavia, grazie ai recenti provvedimenti, questa modalità di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.
Che cosa sono?
Il contratto preliminare rappresenta un accordo tra venditore e compratore che prevede l’impegno reciproco di stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, attraverso il quale si concretizzerà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Da oggi, i contribuenti e gli intermediari possono richiedere la registrazione del contratto preliminare in modo telematico, utilizzando la procedura “Compilazione e invio via web RAP web” disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La trovate qui: http://bit.ly/3laxi30
Ecco come utilizzare il nuovo servizio
Per richiedere la registrazione telematica del contratto preliminare, è sufficiente compilare il nuovo modello RAP con i dati necessari e allegare una copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti, insieme ad eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. È importante ricordare che tutti i documenti devono essere allegati in un unico file, nel formato tif e/o tiff e pdf/a (pdf/a-1a o pdf/a-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcolerà automaticamente le imposte (registro e/o bollo) e consentirà di effettuare il pagamento tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono ancora presentare il modello RAP presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, insieme al contratto e agli eventuali allegati.
Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione (fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 73/2022, articolo 14, il termine era di 20 giorni dalla sottoscrizione). Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute:
- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita
- l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).
Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:
- allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria
- al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. La domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione.
Se vuoi saperne di più sul questo argomento e gli altri temi correlati, contatta i nostri mediatori creditizi lasciando un messaggio attraverso la form di contatto che trovi qui.
Red.