Opzione donna

Opzione donna: istruzioni e requisiti per ottenere la pensione anticipata 2023

 

 

Inps pubblica la circolare n. 25/2023 con i nuovi requisiti per la pensione anticipata Opzione Donna. Le lavoratrici devono avere 60 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 e rispettare i nuovi requisiti soggettivi. La procedura di domanda è disponibile online e la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico varia da 12 a 18 mesi

 

La nuova circolare Inps fornisce istruzioni e chiarimenti per richiedere la pensione anticipata Opzione Donna nel 2023. Le lavoratrici devono soddisfare i nuovi requisiti soggettivi, tra cui assistere un familiare disabile o avere un’invalidità civile del 74%, e i requisiti anagrafici di 60 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022. Il servizio per le richieste è già disponibile sul sito Inps.

La circolare relativa all’Opzione Donna per il 2023 è stata pubblicata online. In essa, l’Inps spiega i nuovi requisiti per accedere alla pensione anticipata, in seguito alla proroga della legge di Bilancio del 2023. È già possibile effettuare le richieste attraverso il servizio online disponibile sul sito dell’Inps. Sono ammesse alla richiesta le lavoratrici che hanno almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi, che siano state licenziate o che siano dipendenti di aziende che hanno un tavolo di crisi aperto presso il Ministero e che assistono da almeno 6 mesi, nonché le persone disabili conviventi o con una disabilità superiore al 74%.

 

Opzione Donna - tabellina riassuntiva

Opzione Donna: i requisiti

A partire dal 2023, l’accesso all’Opzione Donna non sarà più libero e la pensione anticipata sarà riservata solo alle donne che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese con tavolo di confronto attivo per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa;
  • Hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • Svolgono assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Possono fare domanda per l’Opzione Donna le lavoratrici che possiedono:

  • 60 anni d’età (59 con un figlio e 58 con due o più figli);
  • 35 anni di contributi.

Per le donne licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto, l’età pensionabile è di 58 anni, indipendentemente dal numero di figli.

Tutti i requisiti per l’Opzione Donna devono essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2022 per accedere alla prestazione.

 

Opzione donna, quando presentare la domanda

Le finestre mobili previste

Per l’Opzione Donna sono previste delle finestre mobili per la decorrenza del trattamento pensionistico in base al tipo di forma previdenziale a cui il trattamento è a carico.

  • Nel caso in cui il trattamento sia a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, le lavoratrici riceveranno la pensione dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
  • Nel caso in cui il trattamento sia a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, le lavoratrici riceveranno la pensione dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

Tuttavia, il trattamento pensionistico non può essere decorrente prima del 1° febbraio 2023 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima. Per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria, la decorrenza non può essere anteriore al 2 gennaio 2023.

Va comunque precisato che, se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico può essere ricevuto anche oltre la prima data di decorrenza utile.

Quando presentare domanda

Per l’Opzione Donna, la domanda di pensionamento anticipato può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022. Ciò significa che non solo nel 2023, ma anche negli anni successivi come il 2024 o il 2025.

Inoltre, poiché la verifica dei “requisiti soggettivi” indicati dalla norma viene effettuata al momento della presentazione della domanda di pensionamento, sarà possibile fruire del pensionamento anticipato anche se questi requisiti si verificano in anni successivi.

Per esempio, se una lavoratrice ha 60 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022, potrà scegliere l’Opzione Donna anche se successivamente al 31 dicembre 2022 le viene riconosciuta un’invalidità civile di almeno il 74%. Lo stesso vale per una lavoratrice con 58 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022, il cui tavolo di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico si apra nel 2024 o nel 2025.

 

Per l'Opzione Donna sono previste delle finestre mobili per la decorrenza del trattamento pensionistico

Come fare domanda

Per fare richiesta dell’Opzione Donna, è possibile utilizzare la procedura online già disponibile sul sito dell’INPS, accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile utilizzare il contact center o rivolgersi ai Patronati. Durante la fase di domanda, è necessario allegare la documentazione richiesta.

Le lavoratrici che inoltrano la domanda di pensionamento anticipato devono allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di lavoratrici caregiver, è necessario compilare un’autodichiarazione in cui si attesta di assistere e convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge, fornendo i dati anagrafici, gli estremi del verbale e il relativo documento, se non in possesso dell’INPS.

Se l’handicap è stato riconosciuto tramite decreto di omologa o sentenza, è necessario segnalarlo nel campo “note” della domanda e allegare il dispositivo del decreto. L’accertamento provvisorio e il certificato provvisorio sono equiparati al verbale, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave. In caso contrario, la pensione anticipata potrebbe essere revocata. Per la documentazione relativa alle patologie oncologiche e alla sindrome di Down, si fa riferimento alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punti 7 e 8. Anche i caregiver che assistono parenti o affini di secondo grado devono allegare autodichiarazioni e documenti.

 

 

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Red.