Incentivi alle imprese 2023: agevolazioni per le PMI

 

 

Dalla Nuova Sabatini al Fondo Impresa Donna, dal Piano Transizione 4.0 al Fondo di Garanzia PMI, il 2023 sarà un anno di nuovi incentivi contributi a fondo perduto e aiuti alle imprese.

 

Incentivi alle imprese

Con la Legge di Bilancio per il 2023 è stata rinnovata una serie di bonus e incentivi dedicati alle imprese per sostenere il mondo produttivo.

Si tratta di misure fiscali, come ad esempio finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni per l’acquisto di nuovi beni strumentali.

Obiettivo comune è fornire aiuti alle imprese esistenti, incentivare gli investimenti, la digitalizzazione, la nascita di neo imprese a tasso zero e, in generale, rilanciare, il sistema imprenditoriale nel panorama più vasto del PNRR.

Incentivi alle imprese ed agevolazioni per le pmi

Quali sono i bonus per le imprese?

In particolare, tra le agevolazioni più importanti per le imprese, è possibile menzionare il rifinanziamento della Nuova Sabatini e il Fondo Impresa Donna, una misura a supporto dell’imprenditoria femminile; ma anche il Fondo di Garanzia PMI e il Piano Nazionale Transizione 4.0, e una serie di agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno e del Centro Italia.

Prorogato, inoltre, il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, l’incentivo rivolto allo sviluppo della competitività delle imprese attraverso finanziamenti nel campo dell’innovazione tecnologica. Occorre, però, fare una precisazione poiché la proroga subirà delle modifiche rispetto al 2022, con una riduzione del credito d’imposta al 20%.

 

Se vuoi aggiornamenti o maggiori informazioni sull’argomento ed altri temi correlati, contatta i nostri mediatori creditizi scrivendo ad agevolato@grifofinance.com o lasciando un messaggio attraverso la form di contatto che trovi qui

 


Gianluca Damilano

 

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico: richieste dal 10 ottobre

 

 

Decolla la Sezione speciale turismo all’interno del Fondo per la concessione di garanzie su finanziamenti per interventi di riqualificazion energetica, innovazione digitale, investimenti e per garantire il fabbisogno di liquidità a favore di alberghi, stabilimenti balneari, parchi tematici e altri del comparto turismo, giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

 

Finanziamenti nel settore turistico per i giovani

Finalmente operativa, dal 10 ottobre, la Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI introdotta con art. 2 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Lo stesso decreto ha attivato il “Pacchetto Turismo” introducendo anche i seguenti aiuti:

  • art. 1 Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche
  • art. 3 Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
  • art. 4. Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

L’art. 2 Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico attiva la “Sezione speciale turismo” all’interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale – di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a cui potranno fare ricorso imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e per importi massimi fino a 5 milioni di euro per singola impresa. Potranno, altresì, accedere alla sezione speciale i giovani di età fino a 35 anni che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

La sezione speciale presenta una dotazione complessiva di 358 milioni di euro per finanziamenti nel settore turistico, di cui 100 milioni per il 2021, 58 per il 2022, 100 per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

A chi spettano

La garanzia potrà essere rilasciata a:

  • imprese alberghiere,
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all’aria aperta,
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,
  • giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Le garanzie su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti sono rilasciate per:

  • interventi di riqualificazione energetica
  • innovazione digitale
  • per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti

La data di apertura è stata formalizzata con la Circolare n. 7 del 7 ottobre 2022, pubblicata da Mediocredito Centrale, gestore dell’intervento per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Turismo.

La Sezione Speciale Turismo prevede alcune significative deroghe alle vigenti disposizioni che regolano l’operatività del Fondo ampliando il raggio d’azione della garanzia pubblica a favore delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica e delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici).

 

Leasing e cessione del credito accade sovente di stipulare un contratto di leasing e di offrire a garanzia del pagamento delle rate del leasing la cessione di un credito vantato nei confronti di un soggetto terzo. Ebbene, con una recente pronuncia, la corte di cassazione, sent. N. 34230, si sofferma, dal punto di vista fiscale, sul rapporto che intercorre tra contratto di leasing e cessione del credito operata dal cedente nei confronti della società di leasing a scopo di garanzia del contratto stipulato. Prima di entrare nel dettaglio della questione, mettendo in evidenza i passaggi argomentativi su cui hanno basato la decisione i giudici della suprema corte, è opportuno approfondire, benché brevemente, gli aspetti che caratterizzano, in ottica civilistica, la cessione del credito a scopo di garanzia. La cessione del credito è un contratto, disciplinato ai sensi degli artt. 1260 cc. E seguenti, attraverso il quale un soggetto, creditore, trasferisce la titolarità del credito ad un soggetto terzo che, conseguentemente, diventa creditore del rapporto obbligatorio. In questi termini, stante la sua natura, la cessione del credito è annoverata tra le modificazioni dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Come tale, essa si perfeziona con il consenso tra cedente e cessionario, a nulla rilevando il rapporto con il debitore. La cessione del credito a scopo di garanzia si ha quando il debitore, a garanzia dell’adempimento del debito che egli ha nei confronti del creditore, cede a quest’ultimo il credito che a sua volta vanta verso un terzo. Lo scopo di garanzia esiste una particolare ipotesi di cessione del credito, prevista dall’articolo 1198 cc. Vale a dire la cessione del credito a scopo di garanzia. Questa fattispecie si configura quando – a garanzia dell’adempimento – è ceduto un credito. Più nel dettaglio, lo schema negoziale di questa fattispecie prevede che il cedente, a garanzia di un suo rapporto debitorio, ceda al suo creditore un credito vantato in un altro rapporto obbligatorio. L’istituto in esame è perciò un istituto autonomo rispetto all’obbligazione che garantisce e persegue il fine non già di estinguere l’obbligazione ma di garantire la propria esposizione debitoria nei confronti del cessionario. In buona sostanza, nella cessione del credito a scopo di garanzia, la garanzia ha natura accessoria. Infatti, nel caso in cui si verifichi l’estinzione dell’obbligazione originaria, il credito garantito ritorna nella sfera giuridica del cedente. Tutto ciò considerato, è appena il caso di tornare al caso in esame. A proposito di leasing e cessione del credito, la corte, con la sentenza in commento si è pronunciata su una controversia sorta tra una società agricola e l’agenzia delle entrate. Il caso più nel dettaglio, si apprende che la società agricola, al fine di costruire un impianto fotovoltaico, stipulava un contratto di leasing e, a garanzia del pagamento delle rate del leasing, cedeva alla società di leasing i crediti vantati nei confronti del gse (gestore servizi energetici). Ad avviso della società agricola, contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle entrate secondo cui la cessione sconterebbe l’imposta di registro in misura proporzionale (pari allo 0,50%), il contratto di cessione del credito avrebbe dovuto scontare l’imposta di registro in misura fissa in quanto strettamente legato al contratto di leasing. Ebbene, accogliendo le ragioni dell’agenzia, la corte non solo ha affermato che la cessione del credito a scopo di garanzia costituisce contratto autonomo e distinto rispetto al contratto di leasing, – seppur ad esso collegato – ma ha anche ritenuto che il contratto di cessione di credito sconti l’imposta proporzionale, proprio perché essa rappresenta una pattuizione autonoma rispetto al contratto di leasing. Altrimenti detto, benché la garanzia sia collegata al contratto di leasing, assume una funzione meramente accessoria non collegata al finanziamento. Ciò impedisce alla garanzia di godere dell’effetto sostitutivo realizzato dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

 

Qual’è il contesto

In particolare, le modalità di intervento della Sezione Turismo prevedono:

  • gratuità della garanzia
  • importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro
  • ammissibilità delle imprese con un numero di dipendenti fino a 499 (small mid-cap)
  • ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo
  • ammissibilità delle operazioni già erogate da non più di 3 mesi
  • ammissibilità dei soggetti beneficiari con inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate nei confronti del soggetto finanziatore
  • abolizione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni presentate al Fondo
  • concessione della garanzia senza valutazione del rating dell’impresa
  • coperture sempre pari a 70% per la garanzia diretta e 80% per la riassicurazione
  • possibilità di cumulare sul finanziamento, la garanzia del Fondo con altre garanzie reali senza alcun limite

Le garanzie ai finanziamenti nel settore turistico della Sezione speciale possono essere rilasciate, per quanto compatibili, a valere su tutti i regimi di aiuto in vigore al momento della richiesta di ammissione, incluso il nuovo Temporary Crisis Framework. Ciò permette un maggior utilizzo del Fondo di garanzia evitando, per esempio, di saturare il plafond de minimis delle singole imprese beneficiarie.

 

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economia.news
Federica Sorge