Cessione dei crediti Superbonus, come funziona e per chi vale? Le nuove condizioni

 

 

Cessione dei crediti: aggiornamenti importanti su lavori e acquisto casa

 

Per quali lavori sarà ancora possibile lo sconto in fattura?

Cessione dei crediti 2023: per il superbonus la possibilità dello sconto in fattura rimane per tutti coloro che hanno depositato la comunicazione di inizio lavori (Cilas) entro il 16 febbraio. Vale anche nel caso in cui successivamente al 16 febbraio venga presentata una variante al progetto originario. Nulla cambia nemmeno sull’entità della detrazione per quest’anno: 110% con Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022, 90% se la comunicazione è successiva.

Superbonus, come funziona la cessione per chi ha comprato casa?

Il decreto del governo bloccava la cessione del superbonus a chi stava comprando la casa e non aveva registrato il preliminare di compravendita entro il 16 febbraio. Rimane questa norma? No, siccome la registrazione di un compromesso richiede trenta giorni dalla sottoscrizione con un emendamento si è deciso che il 16 febbraio è il termine entro cui andava effettuata la Cilas e non la registrazione.

Cessione dei crediti, quali sono i termini per gli altri bonus casa?

Un emendamento della maggioranza ha ripristinato la cessione per il bonus barriere architettoniche. Per gli altri bonus la cessione è possibile solo se i lavori sono iniziati entro il 16 febbraio. Se sono opere che richiedono comunicazioni o autorizzazioni conta la data della trasmissione dei moduli.

Caldaie o serramenti in edilizia libera, come si dimostra l’inizio lavori?

In due modi: il primo con un bonifico parlante da cui emerga il pagamento almeno di un acconto. Il secondo è un atto notorio con un profilo penale in caso di mendacio con cui contribuente e impresa dichiarano che è stato formato un contratto entro il 16 febbraio. Se l’impresa ha capacità fiscale per chiedere le detrazioni bene, se deve poi cedere a una banca dovrà trovare quella che accetti su una base così fragile.

Le banche torneranno ad accettare le cessioni dei crediti?

Qualche dubbio è legittimo. Pochi giorni fa sono stati effettuati sequestri di crediti operazioni finite sotto le lenti della magistratura per oltre due miliardi di euro e siccome di solito le banche sono l’ultimo anello della catena è ovvio che qualcuna sarà stata coinvolta. Già questo basta a far capire quale potrà essere l’atteggiamento delle aziende di credito, in una fase in cui oltretutto sono costrette dalla situazione economica a tenere un atteggiamento estremamente prudenziale negli affidamenti. Oltretutto il continuo cambio delle norme certo non le invoglia.

Cessione dei crediti, cosa cambia per le banche?

Ma le banche ora non sono sollevate di ogni responsabilità se dimostrano di aver fatto i controlli? La manleva con cui viene garantito che la richiesta e la verifica della documentazione sulle operazioni fa venir meno la colpa grave evidentemente non le rassicura, visto che di fatto era stata anche disciplinata da la circolare 33 dell’Agenzia delle entrate lo scorso 6 ottobre, ma non ha sicuramente la forza di fermare gli effetti dei procedimenti penali. Da allora infatti le cessioni non si sono sbloccate.

 

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La giungla del Superbonus: come cambia il provvedimento nel 2023

 

 

Superbonus 2023: con l’approvazione del decreto Aiuti IV e della legge di Bilancio 2023 è stato definito il nuovo calendario delle scadenze dei bonus edilizi. Cambiano anche le regole sulle cessioni del credito. Riepiloghiamo le nuove norme partendo da quelle relative al superbonus (energetico e sismico).

 

Superbonus 2023 e condomini

Per i condomini l’agevolazione resta al 110% fino al 31 dicembre di quest’anno se si rispetta una di queste condizioni:

  1. la Cilas (comunicazione inizio lavori) è stata presentata entro il 25 novembre 2022 a seguito di precedente delibera dell’assemblea;
  2. la presentazione delle Cilas è avvenuta dopo il 25 settembre 2022 ma entro il 31 dicembre successivo e la delibera assembleare è stata presa entro il 18 novembre.

La data dell’assemblea deve risultare da un atto notorio firmato dall’amministratore o, per i condomini che non hanno obbligo di amministratore (edifici fino a otto unità immobiliari) da chi ha presieduto l’assemblea. La falsa attestazione è punita con la reclusione fino a due anni. I condomini che non rientrano in queste due condizioni otterranno per le spese effettuate nel 2023 un’agevolazione del 90%. Restano invariate le regole precedenti per i lavori del 2024 (70% di detrazione) e del 2025 (65%).

Per gli edifici plurifamiliari a proprietà unitaria con un minimo di due e un massimo di quattro appartamenti che le norme sul superbonus equiparano ai condomini (ma per i quali evidentemente non vengono assunte delibere assembleari) il 110% si può ottenere solo se la Cilas risulta presentata entro il 25 novembre 2022, altrimenti si scende al 90 e poi al 70 e al 65, come illustrato sopra.

Case indipendenti

Per le case indipendenti e quelle assimilate (come le villette a schiera o le residenze con ingresso e impianti autonomi negli edifici condominiali) il requisito temporale rimane quello già previsto: potranno ottenere il 110% e per le spese effettuate entro il 31 marzo 2023 solo i proprietari che al 30 settembre 2022 avevano certificato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori.

Nuova invece la possibilità di ottenere il 90% per i proprietari che abbiano cominciato i lavori successivamente al 30 settembre 2022, ma nel rispetto di due condizioni: l’immobile deve essere una prima casa e il reddito calcolato con le regole quoziente familiare non dove superare i 15mila euro. ll computo del quoziente si effettua sommando i redditi lordi dell’anno precedente alla richiesta di agevolazione di tutti i componenti del nucleo: 15mila euro per i single, 30 mila euro per due, 37.500 per tre, 52.500 per 4 e più.

 

Situazioni particolari

Infine, ci sono tre regole ad hoc per situazioni particolari:

  1. gli immobili situati in aree interessate da eventi sismici maggiori a partire dal 2009 hanno diritto al 110% fino a tutto il 2025;
  2. per gli edifici gestiti dagli Iacp e assimilate (ad esempio le cooperative indivise) 110% fino al 31 dicembre di quest’anno, purché al 30 giugno sempre del 2023 risulti effettuato almeno il 60% dei lavori;
  3. per i lavori di demolizione e ricostruzione per cui è obbligatoria la richiesta di autorizzazione edilizia e non è prevista la Cilas, la richiesta del titolo abilitativo per mantenere il 110% deve risultare effettuata entro il 31 dicembre 2022.

Altri bonus

Significativi anche gli interventi sugli altri bonus. Confermata l’abolizione del bonus facciate, il bonus arredi per il 2023 sarà di 8.000 euro, una via di mezzo tra i 10 mila del 2022 e i 5 mila che senza interventi sarebbe entrato in vigore. Il bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche è stato prorogato fino al 2025. L’ecobonus e il sismabonus ordinario e il bonus ristrutturazione rimangono in vigore con le regole attuali fino al 2024. Dal 2025 qualora non vi fossero modifiche normative questi bonus permarranno ma con l’aliquota ridotta al 36%.

Il vero problema presentato dai bonus a partire almeno da novembre 2021, quando il governo Draghi decise una stretta in materia, è la difficoltà di ottenimento della cessione del credito. Secondo quanto previsto dal decreto Aiuti IV ora c’è la possibilità di effettuare un passaggio in più per i crediti: dopo la prima cessione (anche sotto forma di sconto in fattura) rimane l’obbligo di effettuare ulteriori passaggi solo verso soggetti finanziari vigilati (banche, assicurazioni, finanziarie).

Quando il quarto passaggio avviene a favore di una banca, questa può cedere a sua volta i crediti ai suoi clienti professionali e alle partite Iva. Lo scopo è alleggerire i cassetti fiscali delle banche permettendo loro di avere il margine fiscale necessario per accettare nuove cessioni. Per le imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura per il superbonus e che non riescono a cedere i crediti è prevista una garanzia della Sace.

Impatto sul mercato

Ma quanto queste modifiche della disciplina delle cessioni possono impattare sul mercato? Lo abbiamo chiesto a Christian Dominici, commercialista milanese, titolare di un studio specializzato nella gestione dei crediti fiscali. «Le banche – dice il nostro interlocutore- danno il benestare a nuove cessioni ancora con molta difficoltà, che non si giustifica completamente con la ridotta capienza fiscale di cui si fanno scudo.

Quanto alla normativa, la circolare Abi del 7 ottobre 2022 di commento alla circolare delle Entrate del giorno precedente, da una parte riconosce che molte delle criticità presentate dalle precedenti prese di posizione dell’Agenzia sono venute meno grazie alle disposizione del decreto Aiuti bis, in particolare in materia di colpa grave del cessionario. Ma dall’altra parte Abi ribadisce l’obbligo delle associate a operare con estrema diligenza nella valutazione delle operazioni e questo, unito alla sentenze della Cassazione che hanno confermato alcuni sequestri milionari di crediti, induce le aziende creditizie alla prudenza».

«Le modifiche sul superbonus introdotte dalla legge di bilancio – riprende Dominici- e le maglie più larghe sulla cessione previste dal decreto Aiuti IV rendono in prospettiva più facili le operazioni. Il décalage dell’agevolazione, al 90% per quest’anno e via a scendere fino al 2025, rendono molto meno probabile l’acquiescenza dei condomini a preventivi gonfiati, mentre la possibilità di effettuare una cessione in più apre il mercato a soggetti molto interessati a questo tipo di operazione, e cioè le compagnie assicurative.

Queste hanno capienza fiscale molto ampia dovendo versare per conto del cliente le imposte sostitutive (attorno al 26%) sui premi. Le compagnie assicurative però non hanno interesse a essere gli ultimi destinatari della cessione mantenendo i crediti quali ultimi cessionari, perché in questo caso sarebbero costrette ad effettuare accantonamenti sul rischio (maggiori riserve matematiche), di qui l’importanza della norma del decreto Aiuti IV che introducendo un’ulteriore cessione, favorisce l’ingresso nel segmento dell’acquisto dei bonus edilizi da parte delle compagnie assicurative in sostituzione delle banche”.

Il costo del denaro

Ma c’è un aspetto su cui la normativa non può intervenire e che costituisce oggi l’ostacolo reale alla ripartenza delle cessioni, il costo del denaro: “Con i titoli di Stato al 4% senza rischi – conclude Dominici – le banche certo non fanno per meno un’operazione come la cessione che comunque da rischi non è esente, né le si può in qualche modo obbligare».

 

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corriere.it
7 gennaio 2023
Gianluca Pagliuca

 

Cantiere lavori 110 abbandonato: quali tutele

 

 

Vediamo quali solo le tutele che il nostro legislatore garantisce al committente nel caso in cui la ditta abbandona il cantiere per lavori 110

 

Cantiere lavori 110 abbandonato

Molti cantieri di lavori 110 (ci riferiamo al superbonus) sono fermi. In alcuni casi per via della mancanza di materie prime necessarie per la loro esecuzione, in altri casi perché l’azienda ed il committente non hanno più liquidità necessaria alla prosecuzione. Quest’ultima ipotesi è conseguenza diretta delle numerose limitazione imposte dal legislatore alla cessione del credito. Uno strumento su cui soprattutto i committenti (proprietari degli immobili oggetto dei lavori) avevano riposto fiducia.

In pratica il committente invece di godere del 110 come detrazione in dichiarazione dei redditi (quindi aspettare anni prima di recuperare tutta o parte della spesa sostenuta) ha la possibilità di cedere il credito a terzi (inclusa l’impresa che ha fatto i lavori). A fronte di questa cessione egli ottiene immediata liquidità dal cessionario (ossia chi acquista il credito). Liquidità che, dunque, potrà servire per continuare gli interventi edilizi pattuiti con l’impresa.

La ditta che abbandona il cantiere per lavori 110

In altri casi, comunque, i ritardi nei lavori 110 o la loro mancata conclusione secondo i piani pattuiti può essere dovuta al fatto che l’appaltatore abbia abbandonato proprio il cantiere. Nel senso che decide di non proseguire più secondo e piani e le condizioni stabilite nel contratto di appalto.

Quali sono le tutele in questo caso su cui il committente può fare leva per vedersi risarcire dei danni subiti?
Si pensi, ad esempio, al caso in cui, per cause imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice, non è stato raggiunto il SAL 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per godere del bonus per lavori 110 fatti su villette unifamiliari.

A questo proposito, infatti, ricordiamo che il superbonus per lavori su villette unifamiliari spetta fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 dicembre 2022 ma solo se entro il 30 settembre 2022 sia stati eseguiti lavori pari almeno al 30% dell’intervento complessivamente previsto.

Diciamo subito che alla base di un cantiere per lavori 110 certamente c’è un contratto di appalto stipulato tra committente ed impresa che deve eseguire gli interventi. Il contratto stesso potrebbe prevedere a tutela del committente già delle pensali che l’impresa dovrà pagare per i ritardi nei lavori per cause ad essa imputabile.

 

 

Il contratto di appalto

L’appalto nel nostro ordinamento giuridico è disciplinato dagli art. da 1655 a 1677 bis del codice civile. Questa la definizione data dal legislatore

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

L’appaltatore a sua volta può dare in subappalto il lavoro da svolgere. Ciò, però può avvenire solo se il contratto di appalto stesso lo prevede. Quindi, deve esserci autorizzazione del committente (art. 1656).

 

cantiere lavori 110 abbandonato

Le tutele per i lavori 110

Alcune tutele per il cantiere lavori 110 abbandonato si trovano proprio nelle norme che disciplinano il contratto di appalto. Ad esempio, all’art. 1662 del codice civile è stabilito che il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Laddove, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto di appalto, il committente stesso può stabilire un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve attenere a tali condizioni. Se poi l’appaltatore nemmeno entro questo termine si adegua, allora il contratto di appalto si risolve automaticamente e il committente ha diritto al risarcimento del danno.

In caso di subappalto, il committente può agire sempre e comunque nei confronti dell’appaltatore. Sarà poi quest’ultimo a potersi rivalere sul subappaltatore (art. 1670).
Potrebbe, tuttavia, anche accadere che il cantiere per lavori 110 si sia bloccato per cause non imputabili a nessuna delle parti.

In questa circostanza il committente deve comunque pagare all’appaltatore la parte dell’opera già realizzata, nei limiti in cui è per lui utile ed in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera (art. 1672).

Laddove sia lasciato il cantiere lavori 110 abbandonato perché decede l’appaltatore, il contratto di appalto non si risolve ma continua con gli eredi. Tuttavia, il committente ha il diritto di recedere se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio (art. 1674). In quest’ultima ipotesi però il committente è obbligato a pagare agli eredi il valore dei lavori già fatti dall’appaltatore deceduto. Inoltre deve rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

 

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InvestireOggi
Pasquale Pirone

 

Cessione credito bonus 110. Correzioni sul SAL con soldi sul conto

 

 

L’Agenzia delle entrate apre alla possibilità di correggere le comunicazioni di cessione del credito bonus 110 anche per errori relativi al SAL

 

Credito bonus 110

Con la circolare n°33, l’Agenzia delle entrate finalmente ammette la possibilità di effettuare delle correzioni rispetto alle comunicazioni al Fisco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, comprese le cessioni del credito bonus 110.

Difatti, fino al 30 novembre è possibile rimediare agli errori, anche dopo i termini ordinari ad oggi concessi dal Fisco.

In base ai termini ordinari, la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva.

L’opzione per la cessione del credito è inefficace nei confronti dell’Agenzia, se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte.

Tuttavia, anzi finalmente, l’Agenzia delle entrate ammette anche la correzione delle comunicazioni dopo il termine sora citato. La correzione può riguardare anche errori sull’indicazione dello stato di avanzamento lavori, c.d. S.A.L., rispetto al quale è comunicata la cessione del credito, anche da credito bonus 110, o lo sconto in fattura.

Vediamo quali sono le indicazioni fornite dal Fisco a èproposito del credito bonus 110.

La correzione delle comunicazioni già inviate

Una volta trascorso il termine per trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente (quinto giorno del mese successivo a quello di invio), il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma Cessione crediti. In tal modo, il contribuente, se ancora nei termini, può trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.

La situazione cambia laddove il credito legato a una comunicazione di cessione bonus 110 o altri bonus edilizi, sia già stato accettato dal cessionario.

In tali casi, finalmente l’Agenzia delle entrate apre alla possibilità di correzione degli errori.

La procedura è differente a seconda se si tratta di errori formali o sostanziali.

Rientrano negli errori formali quelli relativi allo stato di avanzamento lavori, c.d. S.A.L.

Gli errori sullo stato di avanzamento lavori

Sullo stato di avanzamento lavori, l’Agenzia delle entrate innanzitutto ribadisce che nel caso in cui la Comunicazione di cessione del credito 110 e altri bonus, si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), nell’omonimo campo del modello deve essere indicato il valore “1”. Nelle comunicazioni dei SAL successivi deve essere indicato:

  • il numero di SAL a cui si riferiscono e
  • il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al primo SAL.

I possibili errori e i rimedi

La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi.

Per ovviare a tale problema, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.

Anche in questo caso, è necessario dare comunicazione dell’accaduto all’Agenzia. La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

A tal fine, sarà necessario specificare:

    • i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e
    • il numero di SAL cui si riferiscono.

La comunicazione, è necessaria anche nel caso di  di una Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, quando nelle comunicazioni successive sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e il  protocollo della prima Comunicazione.

 

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InvestireOggi
7 ottobre 2022
Andrea Amantea

 

Bonus idrico, quando arrivano i rimborsi: le novità

 

 

Bonus idrico, si avvicina la data dei pagamenti: il Mite ha comunicato che è in fase di chiusura l’analisi delle domande di rimborso per le spese sostenute nel 2021

 

Si avvicina la data dei pagamenti del bonus idrico per le spese sostenute nel corso del 2021. Il Ministero della Transizione ecologica ha fatto sapere che è in fase di chiusura l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute per gli interventi interventi di efficientamento dei consumi idrici.

A poter beneficiare del pagamento sono i contribuenti che hanno sostenuto spese per rubinetti e sanitari, senza particolari requisiti e senza limiti relativi a reddito o ISEE.

Ricordiamo che le domande per richiedere il bonus idrico fino a 1.000 euro potevano essere inviate fino allo scorso 30 giugno.

Bonus idrico, pagamenti in arrivo

Il 27 settembre il MITE ha fatto sapere che è in fase di chiusura l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici. Chiuso l’iter di valutazione ed esame delle richieste di rimborso, dovrebbe quindi prendere il via la fase di erogazione delle somme riconosciute in relazione al bonus idrico. A sbloccare i pagamenti sarà Sogei, la società che si sta occupando dell’analisi delle domande di rimborso inviate entro lo scorso 30 giugno 2022.

Si ricorda agli utenti che hanno ricevuto comunicazione da Sogei per la rettifica o correzione dei dati inseriti, che le richieste di assistenza tecnica relativa alle pratiche devono essere indirizzate a Sogei, utilizzando l’indirizzo mail bonusidrico@sogei.it.

Il rimborso del bonus idrico avverrà in un’unica soluzione sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, ossia tramite l’Iban indicato nella domanda.

Bonus idrico, di cosa si tratta

Bonus idrico, chi ne può beneficiare

Possono beneficiare del bonus idrico i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.

Bonus idrico, quali spese copre

Il bonus è erogato per le spese sostenute relative a:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
  • l’acquisto e il montaggio di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Bonus idrico, quali interventi sono esclusi

Sono esclusi dal bonus idrico anche interventi di acquisto, posa e sostituzione di bidet, piatti per la doccia, copri vaso per il wc, lavandini, autoclave, sedili del wc e box doccia. Rimane comunque possibile usufruire delle agevolazioni previste con il bonus ristrutturazioni in caso di rinnovo edilizio, con una detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione e massimale di 96 mila euro confermata fino al 2024 dalla Legge di Bilancio 2022.

 

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Testata e link
Data 2022
Autore

 

Bonus Facciate: guida aggiornata, novità sulla detrazione al 60%

 

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida al bonus facciate aggiornata a settembre 2022

 

L’agenzia delle entrate ha appena pubblicato sul proprio sito internet la guida aggiornata a settembre 2022 del cosiddetto bonus facciate. Stiamo parlando dell’ormai famosa detrazione pari al 60 per cento del costo degli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti.

In base a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, è possibile fruire del contributo in argomento solamente entro la fine di quest’anno. Mancano dunque circa 3 mesi per poter restaurare la facciata della propria abitazione usufruendo di questo incentivo.

La guida dell’agenzia delle entrate “intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus facciate, illustrando modalità e adempimenti”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quanto vale in contributo?

Il bonus facciate, sostanzialmente, consiste in una detrazione d’imposta, introdotta dalla legge di bilancio 2020, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il bonus inizialmente era pari al 90 per cento dei costi sostenuti nel 2020 e 2021. Tuttavia, la legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione anche per quest’anno, ma con una percentuale di detrazione ridotta, pari al 60 per cento.

Il bonus può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Gli edifici interessati devono trovarsi nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Pubblicata la nuova guida al bonus facciate

Come già detto in apertura, l’Agenzia delle entrate ha appena pubblicato la guida al bonus facciate aggiornata a settembre 2022.

Si tratta di un documento con il quale l’Istituto “intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus facciate, illustrando modalità e adempimenti”.

Per le altre agevolazioni sulla casa, si legge sulla guida stessa, l’Ade rinvia alle apposite guide pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione l’Agenzia informa.

Ricordiamo, infine, che la proroga dell’agevolazione fiscale, prevista dall’ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021), termina il 31 dicembre 2022. Rimane davvero pochissimo tempo, dunque, per poter usufruire del bonus facciate al 60%.

 

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Investire Oggi
30 settembre 2022
Pietro Pisello

 

Settembre ’22: il superbonus per la casa è stato prorogato. Ecco come

 

 

Nel 2023 saranno ancora in vigore numerosi bonus per la casa, per cui la legge di bilancio 2022 ha introdotto una proroga fino al 31 dicembre 2024

 

Che cosè il Superbonus?

Il Superbonus per la casa è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus per la casa spetta:

1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

    • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
    • 70% per le spese sostenute nel 2024
    • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

2. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
3. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

 

 

A chi interessa

Il Superbonus per la casa si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus per la casa spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus per la casa anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.

Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (successivamente modificato dal provvedimento – pdf del 10 giugno 2022).

Per saperne di più

 

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Gazzetta del Sud
19 settembre 2022

 

Interventi ammessi al 110: la scheda tecnica

 

 

Interventi ammessi al 110: ecco la scheda tecnica con l’elenco e la descrizione degli interventi ammessi.

 

Interventi ammessi al 110

Quali sono i lavori che possono essere realizzati con il superbonus 110 quali invece rientrano in altri incentivi? Quali sono i materiali migliori da utilizzare e quali invece andrebbero evitati? Tali aspetti sono stati analizzati in un approfondimento dall’Osservatorio energia di Arpae in collaborazione con l’ordine degli ingegneri della provincia di Bologna e ART-ER. Si tratta di un documento molto utile per chi decide di ristrutturare casa con il bonus 110.

Infatti, non solo vengono riepilogati i vari interventi ammessi al 110 ma sono messi a confronto anche i materiali che potrebbero essere utilizzati dall’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Per ognuno, sono analizzati i vari punti di forza e debolezza. Ad esempio, per il cappotto termico il confronto riguarda materiali quali il polistirene, la lana di roccia, il sughero, ecc. Ecco quali sono gli spunti più importanti che possono essere presi dall’approfondimento in parola.

Il bonus 110: dal risparmio energetico alla riduzione del rischio sismico

Il bonus 110 permette al contribuente di ristrutturare la propria casa sia per ottenere un risparmio energetico sia per migliorare la capacità antisismica dell’immobile.

A monte, bisogna distinguere tra interventi trainanti e interventi trainati. I primi sono i lavori considerati principali, quale ad esempio il cappotto termico (isolamento tetto, pareti esterne, ecc.) quelli trainati invece sono considerati secondari. Ad esempio, rientra in tale ultima casistica la sostituzione degli infissi.

Per ogni tipologia di intervento, la legge prevede una spesa massima che è coperta dallo Stato. L’eccedenza deve essere pagata dal contribuente. Considerato l’aumento dei prezzi dei materiali avvenuto negli ultimi mesi, il 110 non è più tutto gratis.

Gli interventi energetici ammessi al bonus 110

Venendo all’approfondimento, in primis sono elencati gli interventi di isolamento termico ammessi al 110.

Dunque:

  • Isolamento termico dell’involucro edilizio: isolamento termico delle pareti esterne con sistema a cappotto; sostituzione infissi e installazione schermature solari.
  • Sostituzione impianto esistente di climatizzazione invernale: sostituzione generatore di calore con caldaia a condensazione; sostituzione generatore di calore con pompa di calore.
  • Installazione impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili: installazione impianto solare termico (produzione di acqua calda); installazione impianto solare fotovoltaico (produzione di energia elettrica).

I primi due interventi ammessi al 110 sono considerati interventi principali se: permettono il salto di 2 classi energetiche; la superficie oggetto di intervento è maggiore del 25% della superficie disperdente lorda, nel caso si intervenga con le coibentazioni.

L’isolamento delle pareti può interessare la superficie interna, esterna o l’intercapedine. Ai fini del Superbonus, tuttavia, l’isolamento interno può costituire un intervento trainante solo se si tratta di un’abitazione singola. In un condominio, invece, questo presuppone un intervento all’interno dell’appartamento (proprietà privata) e non sulle parti comuni dell’edificio e, pertanto, questo tipo di intervento è da considerare come trainato (Fonte approfondimento Osservatorio Energia di Arpae).

Il confronto tra i materiali

Come detto in premessa, nell’approfondimento di Arpae non solo vengono riepilogati i vari interventi ammessi al 110 ma sono messi a confronto anche i materiali che potrebbero essere utilizzati dall’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Per ognuno, vengono analizzati i vari punti di forza e debolezza.

Ad esempio, per gli interventi ammessi al 110 di cappotto termico sono messi a confronto i seguenti materiali isolanti:

  • EPS (origine sintetica);
  • Lana di roccia (origine minerale);
  • Fibra di legno (origine vegetale);
  • Poliuretano (origine sintetica);
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (origine minerale).

In conclusione, prima di mettersi a parlare con l’impresa, colui che intende ristrutturare casa con il 110, ha l’opportunità di informarsi per meglio comprendere e valutare i materiali che gli saranno proposti dall’impresa. È chiaro che l’obiettivo di quest’ultima è quello di massimizzare i profitti, tale prerogativa potrebbe in qualche modo influenzare la qualità e l’efficienza dei lavori effettuati.

 

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InvestireOggi
1 settembre 2022
Andrea Amantea

 

Superbonus villette, come dimostrare il SAL 30%

 

 

Per godere del superbonus villette anche per spese fatte fino al 31 dicembre 2022 bisogna dimostrare il SAL 30% raggiunto al 30 settembre

 

Stai effettuando lavori ammessi al bonus 110% sulla tua villetta unifamiliare e vuoi sapere se entro il 30 settembre 2022 hai raggiunto il c.d. SAL 30% dei lavori?

Ti sei rivolto al tecnico (geometra, ingegnere, architetto ecc.) che segue i lavori e questi non ancora lo sa? Oppure l’impresa che sta facendo i lavori ti ha detto di rivolgerti al tuo tecnico per aver questa informazione?

Le tue domande sono più che legittime. La data del 30 settembre 2022 è una data spartiacque per il superbonus villette. Il rischio è grosso. Se entro tale giorno non si raggiunge il 30% dei lavori complessivi si perde il beneficio con riferimento alle spese fatte nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

Bisogna, quindi, in qualche modo dimostrare agli organi competenti ad effettuare eventuali controlli (ad esempio, Agenzia delle Entrate) che il citato requisito sia rispettato.

La scadenza del superbonus villette

In primis bisogna ricordare che per il supebonus villette unifamiliari, l’agevolazione spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Lo sgravio, invece, è anche per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL 30%).

Nella Circolare n. 23/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo del SAL 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il 110.

In altri casi la scadenza è diversa. Ad esempio, per il lavori fatti sul condominio il bonus scade al 31 dicembre 2025. Al tempo stesso è diminuita la percentuale di detrazione. Questa resta del 110% per spese fatte fino al 31 dicembre 2023, per poi scendere al 70% per le spese del 2024 e al 65% per le spese del 2025. Stesso discorso vale per le unità abitative composte da due e fino a quattro appartamenti (distintamente accatastati).

Ad ogni modo è possibile trovare qui le percentuali e scadenze del superbonus aggiornate.

 

superbonus villette

 

Il primo documento da verificare è la CILAS

Già ne abbiamo ampiamente parlato sul nostro quotidiano in qualche precedente articolo. Ma lo ribadiamo anche in questa sede. Il primo documento importante cui bisogna far riferimento in caso di superbonus villette è la CILAS e la sua data di presentazione.

Si tratta della “Comunicazione inizio lavori asseverata supebonus”, cioè il titolo abilitativo che si presenta al comune per la realizzazione degli interventi ammessi al 110. La data spartiacque resta il 30 giugno 2022. Queste, quindi, sono le varie ipotesi e soluzioni:

  • se la CILAS è stata presentata prima del 30 giugno 2022, ma entro il 30 settembre 2022 non si raggiunge il SAL 30%
    il bonus 110 villette è solo sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022
  • nel caso di CILAS presentata prima del 30 giugno 2022 ed entro il 30 settembre 2022 si raggiunge il SAL 30%
    il 110 villette spetta per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Non sarà, invece, possibile avere il superbonus villette laddove la CILAS sia stata presentata dopo il 30 giugno 2022.

Come dimostrare il SAL 30% nel superbonus villette

Per chi ha presentato CILAS prima del 30 giugno scorso è importante ora dimostrare che entro il 30 settembre 2022 si è raggiunto il SAL del 30%. Solo così si avrà diritto ad avere il 110 anche sulle spese fatte nel periodo che va dal 1° luglio 2022 alla fine di questo stesso anno.

Al riguardo un suggerimento su come fare proviene dalla Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Gli esperti, in un quesito esaminato – settembre 2022, hanno detto che la dimostrazione del SAL 30% deve essere fatta dal tecnico che segue i lavori, quindi, geometra, ingegnere, architetto, ecc.

Quest’ultimo deve scrivere una dichiarazione, basata su idonea documentazione di prova. Le prove, ad esempio, possono essere date da:

  • libretto delle misure
  • rilievo fotografico della consistenza dei lavori
  • copia delle fatture
  • ecc.

La dichiarazione del tecnico e la relativa documentazione di prova deve essere tenuta a disposizione ed esibirla in caso di controlli.
Inoltre è consigliato anche di inviarne copia, tramite PEC o raccomandata, all’impresa che ha fatto i lavori ed al committente.

 

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InvestireOggi
7 settembre 2022
Pasquale Pirone